A partire dal 1° luglio 2024, la legge di Bilancio del 2024 (legge 213 del 2023) ha introdotto il divieto di compensazione dei crediti d'imposta per i contribuenti che abbiano dei crediti iscritti a ruolo. Tali debiti devono presentarsi scaduti e per un importo complessivo eccedente la soglia di 100mila euro. In presenza di queste caratteristiche non si può effettuare la compensazione dei crediti d'imposta.
Il più recente decreto legge 39 del 30 marzo 2024 ha in parte attenuato il divieto, effettuando qualche modifica al testo della legge di Bilancio di quest'anno e, in particolare, per quanto già prevedeva l'articolo 49 quinquies del decreto legge 233 del 2006.
In particolare, si fa riferimento ai crediti maturati sulle agevolazioni, da inserire nel modello dei Redditi, quali ad esempio i bonus per ricerca e sviluppo, beni 4.0 e così via. Per questi crediti deve essere rispettato il divieto di compensazione in presenza di un debito di importo eccedente i 100mila euro?
Un'attenta lettura delle ultime novità normative consente di ottenere risposte su quali siano i crediti d'imposta sui quali vige il divieto di compensazione entrato in vigore dal 1° luglio 2024 in presenza di debiti superiori a 100mila euro verso l'Erario e iscritti a ruolo e se, tra questi, rientrino anche i crediti maturati sulle misure agevolative.
Il divieto di compensazione riguarda anche questi crediti, inseriti nel quadro RU della dichiarazione dei Redditi, come prevede il decreto legge numero 223 del 2006 al comma 49, dell'articolo 37.
La stessa legge di Bilancio, all'articolo 1, comma 94, spiega che "in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, numero 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241".
La compensazione dei crediti d'imposta, mediante utilizzo del modello F 24, opera pertanto nei limiti di quanto prevede il decreto legislativo numero 241 del 1997, all'articolo 17. Rimane possibile la cosiddetta compensazione interna.
Peraltro, il divieto di compensazione riguarda tutti quei crediti d'imposta elencati nell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997, a esclusione però dei crediti elencati alle lettere e), e) e g) del comma 2.
Tali crediti, esclusi dal divieto di compensazione, riguardano: