Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 80 del 4 luglio 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione dovuta per l’anno 2024 da parte dei concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l'art. 8 della legge n. 334 del 12 marzo 1968, recante "Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 93 del 10 aprile 1968;
- l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
- l'art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
- l'art. 7 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
- il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
- l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
- l'art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
- l'art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2005;
- l'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell'11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006;
- l'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006;
- l'art. 1, comma 45, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (c.d. Legge di Bilancio 2011), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2010;
- l'art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
- il decreto interministeriale dell'8 novembre 2023, recante "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024" il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale ha disposto l'approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL n. 65 del 26 settembre 2023.
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 95 del 26 aprile 2001, recante "Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2001".
Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: l'INPS comunica la contribuzione dovuta per l'anno 2024
I contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 2024 prevedono un'aliquota pari al 29,99%, di cui:
- il 21,15% a carico del concedente (esclusa la quota base pari allo 0,11%);
- l'8,84% a carico del concessionario.
Ecco la percentuale di riduzione degli oneri sociali:
- assegni familiari - 0,43%;
- tutela maternità - 0,03%;
- disoccupazione - 0,34%.
La riduzione del costo del lavoro, invece, è pari a:
- aliquota disoccupazione - 2,75%;
- esonero ex art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 2005 - 1%.
Ecco, poi, la percentuale dei contributi INAIL:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro - 10,125%;
- Addizionale Infortuni sul Lavoro - 3,1185%.
Ecco, infine, le agevolazioni per zone tariffarie:
- i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori non svantaggiati devono versare il 100% dei contributi dovuti;
- i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori montani hanno diritto ad un'agevolazione pari al 75% e devono versare, dunque, il 25% dei contributi dovuti;
- i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori svantaggiati hanno diritto ad un'agevolazione pari al 68% e devono versare, dunque, il 32% dei contributi dovuti.
Le scadenze per il pagamento dei contributi relativi al 2024
- 16 luglio 2024;
- 16 settembre 2024;
- 18 novembre 2024;
- 16 gennaio 2025.