Prestazioni di accompagnamento alla pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modalità per la gestione, la richiesta e il pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro in seguito alla riduzione del finanziamento.
A tal proposito, inoltre, l'INPS ha comunicato anche quelle che sono le modalità operative ai fini della gestione da parte del "Portale Prestazioni Esodi" dei sopra citati conguagli relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione che sono state finanziate mediante l'utilizzo della modalità di pagamento in "Unica Soluzione".
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l'art. 37 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
- l'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il quale è stato pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- l'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
- gli artt. 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
- l'art. 26 e l'art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
- l'art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", la quale è stata successivamente pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
- l'art. 1, comma 349, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", la quale è stata pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell'Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:
- il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017;
- il messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018;
- il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020;
- il messaggio operativo n. 196 del 19 gennaio 2021;
- la circolare n. 48 del 24 marzo 2021;
- il messaggio operativo n. 2383 del 23 giugno 2021;
- il par. 10 del messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021;
- il par. 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.
Prestazioni di accompagnamento alla pensione: le istruzioni INPS per la gestione dei conguagli con pagamento in "Unica Soluzione"
In seguito al calcolo del conguaglio relativo alla prestazione di esodo tramite il confronto tra la somma che viene versata in maniera anticipata come garanzia e quelle che viene effettivamente erogata, i datori di lavoro interessati possono prendere visione del conguaglio con pagamento in "Unica Soluzione" nella "Sezione Pagamenti > Archivio Conguagli" del "Portale Prestazioni Esodo".
La pubblicazione del conguaglio sopra richiamato, nello specifico, viene comunica mediante PEC. La richiesta di una nuova autorizzazione ai fini dell'accesso al "Portale Prestazioni Esodo" può essere effettuata inviando il modello AA02 all'indirizzo PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.