Accordo Italia-Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle precisazioni per ciò che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell'Istituto stesso all'interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle indicazioni che sono state comunicate attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio n. 2199 dell'11 giugno 2024, l'INPS stesso ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria relativa ai lavoratori che sono stati inviati in distacco presso uno dei due Stati che hanno sottoscritto l'Accordo sopra richiamato, ovvero:
A tal proposito, pertanto, facendo riferimento esclusivamente ai lavoratori giapponesi distaccati in Italia, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva specificato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria doveva risultare indicata in maniera esplicita all'interno della sezione 4 del formulario "JPN/IT 101", recante "Certificato di copertura contributiva in base alla legislazione giapponese sul regime pensionistico pubblico e di assicurazione per l’impiego per i lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi in Italia".
Tramite la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l'Istituto stesso ha fornito delle precisazioni riguardo questo fattore specifico, chiarendo che l'istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria va inserita all'interno della sezione 6 del formulario "JPN/IT 101", intitolato "Certificazione da parte dell’organo di collegamento ai fini dell’assicurazione per l’impiego".
Per quanto riguarda i lavoratori italiani che sono stati inviati in distacco in Giappone, infine, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma e rimanda a tutte le precedenti istruzioni che sono state messe a disposizione all'interno del suddetto messaggio n. 2199 del 2024.