L'accesso ai finanziamenti agevolati, previsto dall'articolo 1, commi 436-438 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, rappresenta un sostegno molto importante per i soggetti colpiti da eventi calamitosi come le alluvioni del maggio 2023. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate approfondisce le modalità di fruizione del credito d'imposta per finanziamenti agevolati, specificando dettagli e procedure.
Il credito d'imposta, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 439 della legge 213/2023, è destinato ai beneficiari dei finanziamenti agevolati. Questo credito è calcolato sulla base dell'importo totale delle rate di rimborso, comprese la sorte capitale, gli interessi e le spese amministrative necessarie per la gestione del finanziamento.
Andiamo ora a vedere come funzionano le modalità di utilizzo del credito d’imposta per finanziamenti agevolati.
I beneficiari del credito d'imposta possono utilizzarlo per coprire le rate di rimborso del finanziamento agevolato. Questo meccanismo permette una riduzione immediata del carico finanziario per i soggetti colpiti, facilitando il loro recupero economico.
Il credito d'imposta può essere recuperato dai soggetti finanziatori attraverso l'istituto della compensazione, come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questo processo inizia a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. In alternativa, il credito può essere ceduto ad altre banche, con la condizione che la cessione non possa essere ulteriormente trasferita.
Per la compensazione del credito, i soggetti finanziatori o i cessionari devono presentare il modello F24 utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Questa modalità è obbligatoria per evitare il rifiuto dell'operazione di versamento. I codici tributo necessari per la compilazione del modello F24 saranno istituiti con una successiva risoluzione, che fornirà anche le istruzioni dettagliate per la compilazione.
Il passo successivo è la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. I soggetti finanziatori sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, una serie di dati rilevanti. Questi includono gli elenchi dei beneficiari dei finanziamenti, l'importo e la scadenza delle rate, nonché i dettagli delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento. Tali informazioni devono essere trasmesse secondo modalità e termini stabiliti con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
La misura è stata adottata per mitigare i danni causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023. In particolare, il comma 435 della legge 213/2023 prevede contributi fino a 20.000 euro per i soggetti privati non esercenti attività economiche e fino a 40.000 euro per quelli che esercitano attività sociali, economiche e produttive. Per importi superiori, è possibile accedere a finanziamenti agevolati che coprono interamente i costi degli interventi ammessi ai contributi.
Il credito d'imposta e le modalità di recupero si basano su una serie di norme e regolamenti, inclusi il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Questi atti legislativi definiscono le regole per la compensazione dei crediti e la trasmissione dei dati necessari all'Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta previsto dalla legge 213/2023 supporta i soggetti colpiti da eventi calamitosi, come le già citate alluvioni del maggio 2023, attraverso finanziamenti agevolati. Questo credito, calcolato sulle rate di rimborso comprensive di capitale, interessi e spese amministrative, può essere utilizzato per coprire le rate stesse. I finanziatori possono recuperare il credito mediante compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, possono cedere il credito ad altre banche, a condizione che non venga effettuata altra cessione. I dettagli dei beneficiari e delle operazioni devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate secondo modalità stabilite.