29 Jul, 2024 - 18:28

Alluvione Emilia Romagna 2024: modalità di fruizione del credito d'imposta

Alluvione Emilia Romagna 2024: modalità di fruizione del credito d'imposta

Alluvione Emilia Romagna 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 312076 del 25 luglio 2024 da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le modalità di fruizione del credito d'imposta che viene riconosciuto ai soggetti che hanno il via libera per beneficiare dei finanziamenti agevolati accordati in seguito all'alluvione che si è abbattuta sulla Regione Emilia Romagna, sulla Regione Toscana e sulla Regione Marche durante il corso del mese di maggio dell'anno 2023.

Il suddetto provvedimento dell'AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • gli artt. 17 e ss. del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l'art. 37, commi 49 ter e 49 quater, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 4 luglio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
  • gli artt. 20 sexies e 20 septies del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", il quale è stato pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023;
  • l'art. 1, commi da 435 a 439, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la quale è stata pubblicata all'interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Alluvione Emilia Romagna 2024: credito d'imposta utilizzabile tramite compensazione o cessione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, comma 439, della Legge di Bilancio 2024, è prevista la concessione di un credito d'imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati secondo ciò che è stato stabilito dai successivi commi da 436 a 438 dello stesso articolo legislativo.

A tal proposito, in particolare, le normative sopra richiamate hanno previsto che il credito d'imposta in oggetto sia proporzionato, per ogni scadenza relativa al rimborso del finanziamento, all'importo ottenuto prendendo in considerazione sia il capitale che gli interessi dovuti, nonché tutte le spese che sono necessarie per ciò che concerne la gestione dei finanziamenti in questione.

Dopodiché, per quanto riguarda quelle che sono le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto per via dell'alluvione che si è abbattuta sull'Emilia Romagna, sulla Toscana e sulle Marche a partire dal 1° maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che quest'ultimo debba essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento agevolato accordato con lo scopo di permettere il pagamento delle rate di rimborso del medesimo.

Pertanto, il soggetto finanziatore potrà recuperare le somme a lui spettanti attraverso l'istituto della compensazione con modello F24 a partire dal giorno successivo a quello della data di scadenza prevista per ogni singola rata del finanziamento.

La compensazione, in particolare, può essere effettuata seguendo quanto disposto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché in base alle indicazioni da noi fornite di recente all'interno di un apposito articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

In alternativa, il finanziatore può recuperare tali somme mediante la cessione del credito.

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Valerio Sirocchi
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