L'Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di chiarimenti riguardante l'aliquota IVA applicabile in un caso di cessione di un bene ristrutturato destinato a diventare una nuova sede municipale, in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria in costruendo. Il quesito era sollevato da un ente locale che, attraverso un progetto di partenariato pubblico-privato, aveva ristrutturato ex scuole elementari per trasformarle in un centro civico e nuova sede comunale.
L'ente locale, dopo aver sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con un soggetto finanziatore per il progetto, ha successivamente espresso la volontà di recedere dal contratto prima della decorrenza della locazione finanziaria stessa. Questo recesso prevede il pagamento di un corrispettivo al soggetto finanziatore, che copre gli esborsi sostenuti per i lavori e i compensi ai professionisti incaricati. L'ente locale ha chiesto chiarimenti sull'aliquota IVA da applicare a queste somme, considerate le caratteristiche dell'intervento edilizio.
L'intervento edilizio riguardava la ristrutturazione di un edificio destinato a diventare una sede municipale e spazi per usi civici, come uffici comunali e sale per manifestazioni. Il soggetto finanziatore ha applicato un'aliquota IVA del 10% sulle fatture relative ai lavori, classificati come "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001. L'ente locale ha chiesto se tale aliquota fosse corretta anche per il corrispettivo dovuto in seguito al recesso dal contratto.
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono specificate nella normativa italiana e comprendono infrastrutture essenziali e servizi collettivi. Le opere di urbanizzazione primaria includono strade, fognature e rete idrica, mentre quelle di urbanizzazione secondaria comprendono asili nido, scuole, centri sociali e strutture sanitarie. Queste ultime sono destinate a migliorare la qualità della vita all'interno delle aree urbane, offrendo servizi di interesse collettivo in ambiti come l'istruzione, la cultura e il tempo libero.
Secondo la normativa vigente, le opere di urbanizzazione secondaria possono beneficiare di un'aliquota IVA ridotta al 10%, come stabilito dal numero 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Questa aliquota si applica sia alle cessioni di tali opere sia ai servizi dipendenti da contratti di appalto per la loro realizzazione. Tuttavia, per poter beneficiare di questa aliquota agevolata, le opere devono essere chiaramente destinate a soddisfare esigenze collettive specifiche, come definite dalla legge.
Nel caso specifico esaminato, l'ente locale aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria in costruendo per la realizzazione di una nuova sede comunale, che includeva anche spazi per uso civico e culturale. Al momento della risoluzione anticipata del contratto, l'ente ha chiesto se le somme dovute al finanziatore, comprensive di esborsi e oneri di prelocazione, potessero beneficiare dell'aliquota IVA ridotta al 10%.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le sedi comunali, anche se destinate a funzioni pubbliche, non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Pertanto, le somme versate in seguito alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria non possono beneficiare dell'aliquota ridotta, ma devono essere soggette all'aliquota ordinaria. Questa decisione si basa sulla mancanza di una destinazione specifica delle opere a fini di urbanizzazione secondaria, come richiesto dalla normativa per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre esaminato il contesto fiscale delle somme pagate in seguito alla risoluzione anticipata del contratto. Queste somme, comprese quelle relative agli oneri di prelocazione, sono considerate come corrispettivo per una prestazione di servizi. Di conseguenza, l'aliquota IVA applicabile a tali somme è quella ordinaria, non potendo essere considerate come cessione di opere di urbanizzazione.