Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo): anticipo del 80% se fa troppo caldo. Stavolta a minare la sicurezza dei lavoratori è il caldo eccessivo. Una condizione che, in alcuni ambiti lavorativi, può trasformarsi nella sospensione o riduzione dello svolgimento del lavoro e nel ricorso alla Cassa integrazione. Vediamo come funziona.
L'INPS ha spiegato che l'aumento sproporzionato delle temperature può determinare il ricorso all'integrazione salariale con conseguente riduzione o sospensione del lavoro in correlazione alle elevate temperature del periodo estivo.
Il rischio di andare incontro a serie problematiche di salute è il motivo per cui, negli ultimi anni, è stata messa a punto la cassa integrazione guadagni ordinaria per salvaguardare la salute dei lavoratori da possibili colpi di calore.
Ora, nel messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024, viene spiegato che: "Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"."
Non stupisce che l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale sia riferito ai periodi e alle fasce orarie di sospensione o riduzione delle attività lavorative, così come previsto nelle ordinanze, in base alle variazioni climatiche effettivamente registrate, nonché alle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
Per questo motivo, in presenza di caldo eccessivo che non permette il prosieguo dell'attività lavorativa, è possibile presentare la richiesta per l'integrazione salariale con la motivazione "evento meteo", oppure la causale "temperature elevate".
Come riportato dall’INPS, la CIGO riguarda i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Non rientrano in questo quadro i dirigenti e i lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
In base alle disposizioni normative previste con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono accedere al beneficio i datori di lavoro che si ritrovano in una delle seguenti condizioni, tra cui:
Il trattamento di integrazione salariale corrisponde all'80% della retribuzione globale riconosciuta al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.
L’INPS corrisponde la CIGO per periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
Come citato nella suddetta circolare, per le domande presentate all’INPS con nesso evento meteo per temperature elevate, la prestazione di integrazione salariale viene riconosciuta se le temperature risultino essere superiori a 35° centigradi.
In ogni caso, l’INPS accoglie la richiesta se le temperature risultano essere pari o inferiori a 35° centigradi, con la valutazione della temperatura c.d. percepita, che è più elevata di quella reale.
Alcune situazioni particolarmente gravi e inevitabili, come ordini delle autorità pubbliche o condizioni meteorologiche estreme, sono considerate giustificabili per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. In questi casi: