Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo): anticipo del 80% se fa troppo caldo. Stavolta a minare la sicurezza dei lavoratori è il caldo eccessivo. Una condizione che, in alcuni ambiti lavorativi, può trasformarsi nella sospensione o riduzione dello svolgimento del lavoro e nel ricorso alla Cassa integrazione. Vediamo come funziona.
[advBanner]L'INPS ha spiegato che l'aumento sproporzionato delle temperature può determinare il ricorso all'integrazione salariale con conseguente riduzione o sospensione del lavoro in correlazione alle elevate temperature del periodo estivo.
[advBanner]Il rischio di andare incontro a serie problematiche di salute è il motivo per cui, negli ultimi anni, è stata messa a punto la cassa integrazione guadagni ordinaria per salvaguardare la salute dei lavoratori da possibili colpi di calore.
[advBanner]Ora, nel messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024, viene spiegato che: "Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"."
[advBanner]Non stupisce che l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale sia riferito ai periodi e alle fasce orarie di sospensione o riduzione delle attività lavorative, così come previsto nelle ordinanze, in base alle variazioni climatiche effettivamente registrate, nonché alle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
[advBanner]Per questo motivo, in presenza di caldo eccessivo che non permette il prosieguo dell'attività lavorativa, è possibile presentare la richiesta per l'integrazione salariale con la motivazione "evento meteo", oppure la causale "temperature elevate".
[advBanner]Come riportato dall’INPS, la CIGO riguarda i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Non rientrano in questo quadro i dirigenti e i lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
[advBanner]In base alle disposizioni normative previste con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono accedere al beneficio i datori di lavoro che si ritrovano in una delle seguenti condizioni, tra cui:
[advBanner]Il trattamento di integrazione salariale corrisponde all'80% della retribuzione globale riconosciuta al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.
[advBanner]L’INPS corrisponde la CIGO per periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
[advBanner]Come citato nella suddetta circolare, per le domande presentate all’INPS con nesso evento meteo per temperature elevate, la prestazione di integrazione salariale viene riconosciuta se le temperature risultino essere superiori a 35° centigradi.
[advBanner]In ogni caso, l’INPS accoglie la richiesta se le temperature risultano essere pari o inferiori a 35° centigradi, con la valutazione della temperatura c.d. percepita, che è più elevata di quella reale.
[advBanner]Alcune situazioni particolarmente gravi e inevitabili, come ordini delle autorità pubbliche o condizioni meteorologiche estreme, sono considerate giustificabili per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale. In questi casi:
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