La Risposta n. 153/2024 dell'Agenzia delle Entrate tratta delle questioni legate alla gestione dell'IVA in caso di operazioni straordinarie e fallimenti aziendali, in particolare riguardo l'emissione di note di variazione. Andiamo ad analizzare il caso specifico di detrazione IVA e note di variazione nelle procedure concorsuali a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti.
La società [ALFA], ora denominata [ETA], ha presentato un quesito sull'applicazione degli articoli 26 e 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, chiedendo chiarimenti sulla detrazione dell'IVA dopo l'incorporazione di [THETA] e l'errata comunicazione da parte del curatore fallimentare.
L'istante ha chiesto se il termine per l'emissione della nota di variazione sia già scaduto o meno, dato che il piano di riparto del fallimento di [GAMMA] non è stato correttamente notificato a [ETA], ma all'indirizzo PEC della società ormai cessata [ZETA].
La società propone tre soluzioni interpretative: la prima suggerisce che il termine per la nota di variazione non sia ancora iniziato, in quanto manca una corretta notifica del piano di riparto. La seconda ipotesi, più subordinata, è che [ETA] possa emettere la nota di variazione e detrarre l'IVA entro il 30 aprile 2024, la scadenza per la dichiarazione IVA relativa al 2023. Infine, la terza soluzione considera la possibilità di richiedere un rimborso dell'IVA tramite la procedura prevista dall'articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972, invocando l'incolpevole inerzia causata dalle errate comunicazioni.
L'articolo 26 del Decreto IVA, modificato recentemente, disciplina le modalità di detrazione dell'IVA in caso di operazioni che vengono meno, sia in tutto che in parte. La normativa prevede la possibilità di emettere note di variazione per correggere l'imposta dichiarata, specialmente quando le operazioni non si completano come previsto. Questo è particolarmente rilevante nei casi di procedure concorsuali, come fallimenti o ristrutturazioni del debito, dove il mancato pagamento può giustificare una rettifica dell'imponibile e dell'IVA.
L'articolo 26, comma 2, del Decreto IVA permette ai cedenti di beni o prestatori di servizi di detrarre l'imposta corrispondente quando un'operazione viene meno o si riduce, a seguito di annullamenti o rescissioni contrattuali. Questo si estende anche ai casi di mancato pagamento, specificato al comma 3-bis, introdotto nel 2021. Qui, la detrazione è possibile dal momento in cui il cliente entra in una procedura concorsuale, come il fallimento o l'omologazione di un piano di ristrutturazione del debito. È essenziale che tali procedure siano state avviate dopo il 26 maggio 2021 per beneficiare delle nuove disposizioni.
Per le aziende coinvolte in operazioni straordinarie, come fusioni o incorporazioni, è fondamentale capire che i diritti e gli obblighi relativi alle imposte si trasferiscono alle nuove entità legali. Questo implica che la società risultante o incorporante è responsabile dell'emissione delle note di variazione per correggere l'IVA dichiarata. Secondo la circolare del 29 dicembre 2021, n. 20/E, è fondamentale emettere la nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA dell'anno in cui si verificano i presupposti per la variazione. Ad esempio, se una società viene a conoscenza del piano di riparto in una procedura concorsuale, deve emettere la nota di variazione entro la scadenza della dichiarazione IVA di quell'anno.
Un aspetto critico discusso riguarda l'errata indicazione dell'indirizzo PEC per le comunicazioni ufficiali. In un caso specifico, la notifica del piano di riparto è stata inviata all'indirizzo PEC errato di una società che era stata già incorporata. Questo errore può avere gravi implicazioni sulla tempistica per l'emissione della nota di variazione e, conseguentemente, sulla possibilità di detrazione dell'IVA. È quindi rilevante che le società coinvolte in procedure concorsuali comunichino tempestivamente eventuali cambiamenti nei loro dati di contatto per evitare perdite di diritti fiscali.
Nel caso in cui il termine per emettere la nota di variazione venga superato, esistono rimedi alternativi come la dichiarazione integrativa a favore o l'istanza di rimborso secondo l'articolo 30-ter del Decreto IVA. Tuttavia, questi rimedi sono considerati eccezionali e sono applicabili solo quando le condizioni oggettive impediscono l'emissione tempestiva della nota di variazione. La normativa prevede che la detrazione dell'IVA non può essere recuperata se il termine viene superato per colpevole inerzia del soggetto passivo.
Infine, l'articolo 31-bis della Legge Fallimentare specifica che tutte le comunicazioni devono essere effettuate all'indirizzo PEC indicato dai creditori. In caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, la comunicazione si considera eseguita con il deposito in cancelleria.