L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 158/2024, ha fornito chiarimenti riguardo al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, introdotto dalla legge n. 197 del 2022. La questione riguarda in particolare la rilevanza della riserva da rivalutazione ai fini del calcolo del limite del 25% del patrimonio netto.
La Legge di Bilancio 2023 prevede un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, destinato ai soggetti operanti nel settore energetico e petrolifero. Questo contributo è calcolato applicando un'aliquota del 50% sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente che eccede del 10% la media dei redditi dei quattro anni precedenti. Tuttavia, l'importo del contributo non può superare il 25% del patrimonio netto alla fine dell'anno precedente.
La società ALFA S.R.L.U. ha presentato un'istanza di interpello per chiarire se la riserva da rivalutazione, ai sensi dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, debba essere inclusa nel patrimonio netto per la determinazione del contributo. La società ha specificato che la riserva comprende rivalutazioni di automezzi e attrezzature, con un riconoscimento fiscale attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
ALFA S.R.L.U. ha calcolato il contributo di solidarietà teorico sulla base del reddito incrementale del 2022. Tuttavia, poiché questo importo superava il 25% del patrimonio netto al 31 dicembre 2021, la società ha applicato il limite del 25% per determinare l'importo effettivamente dovuto. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 comprendeva diverse riserve di rivalutazione, inclusa quella istituita ai sensi dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Secondo la società, la riserva da rivalutazione dovrebbe essere esclusa dal patrimonio netto rilevante per il calcolo del contributo di solidarietà. Questo perché tale riserva rappresenta un valore non ancora realizzato, in quanto derivante da un processo valutativo e non da un effettivo incremento di risorse disponibili. La società si basa su precedenti interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, che escludono riserve temporanee come quella da cash flow hedge dalla determinazione del patrimonio netto.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la riserva da rivalutazione deve essere inclusa nel calcolo del patrimonio netto rilevante per determinare il contributo di solidarietà. La riserva da rivalutazione rappresenta un valore non ancora realizzato e, come tale, deve essere considerata nel patrimonio netto, poiché astrattamente utilizzabile. Questo principio è stato confermato nella circolare n. 4/E del 2023.
Le esclusioni previste riguardano principalmente gli utilizzi di riserve in sospensione d'imposta, come indicato nell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Tuttavia, l'articolo 5 non prevede l'esclusione delle riserve da rivalutazione ai fini del limite del 25%. Anche il successivo decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha mantenuto questa impostazione, confermando che le riserve in sospensione d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito complessivo, ma devono essere incluse nel patrimonio netto.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso che, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione istituita ai sensi dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 deve essere inclusa nel patrimonio netto rilevante. Questo implica che la riserva, anche se affrancata, concorre alla determinazione del limite del 25% del contributo di solidarietà.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 158/2024, ha chiarito che la riserva da rivalutazione, istituita ai sensi dell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, deve essere inclusa nel patrimonio netto rilevante per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo 2023. Questo contributo, introdotto dalla legge n. 197 del 2022, è destinato ai soggetti del settore energetico e petrolifero, e viene calcolato applicando un'aliquota del 50% sul reddito eccedente il 10% della media dei redditi dei quattro anni precedenti, con un limite del 25% del patrimonio netto.