01 Sep, 2024 - 19:34

Sanzioni bonus edilizi, novità dal 1° settembre: ecco come cambiano

Sanzioni bonus edilizi, novità dal 1° settembre: ecco come cambiano

A partire dal 1° settembre, cambiano le sanzioni relative alle frodi sui bonus edilizi. Si tratta di una novità prevista dal Decreto sanzioni, che introduce un alleggerimento delle sanzioni tributarie.

Prima dell’entrata in vigore del suddetto provvedimento, le percentuali previste andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato in base alla tipologia di credito.

Il Decreto, invece, prevede una riduzione delle sanzioni sia per i crediti non spettanti che per quelli inesistenti.

Vediamo subito come cambiano le sanzioni dopo l’entrata in vigore del Decreto sanzioni.

Cambiano le sanzioni tributarie con l’entrata in vigore del Decreto sanzioni

Nel mese di giugno è stato pubblicato il Decreto sanzioni, rientrante nell’ambito della riforma fiscale. Il 1° settembre, entrano, quindi, in vigore le novità previste dal decreto, con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

I temi presenti nel decreto sono diversi e tra questi vi rientra anche l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, anche relativamente ai bonus edilizi. In totale, il decreto è composto da 7 articoli, alcuni entrati in vigore già alla fine di giugno, altri entrano in vigore proprio oggi.

Il Decreto ha introdotto modifiche anche sulle sanzioni irrogate nel caso in cui i contribuenti usufruiscono di crediti non spettanti o inesistenti derivanti dai bonus edilizi.

Sono state, altresì, introdotte modifiche alla definizione delle due diverse tipologie di crediti d’imposta. L’obiettivo del provvedimento è quello di avere maggiore chiarezza in merito a cosa il contribuente debba pagare quando compensa un credito illegittimamente, anche quando ci sia stato solo un errore.

Prima dell’entrata in vigore del provvedimento, le percentuali delle sanzioni andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito. Con il decreto la percentuale è stata ridotta, sia per quelli inesistenti che per quelli non spettanti.

Come cambiano le sanzioni relative ai bonus edilizi

Prima dell’entrata del decreto, le sanzioni erano più severe. I crediti inesistenti comportavano una sanzione dal 100% al 200% dell’importo compensato. Invece, per quanto riguarda i crediti non spettanti la sanzione applicata era del 30%.

Con l’entrata in vigore del decreto, le suddette sanzioni sono state ridotte. Dal 1° settembre, i crediti non spettanti saranno soggetti a una sanzione del 25% e quelli inesistenti a una sanzione del 70%.

Per i crediti inesistenti, la sanzione può essere aumentata della metà e fino al doppio del 140%, nel caso in cui siano fondati su fatti materiali, come specificato dalla normativa oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Differenza tra crediti d’imposta non spettanti e inesistenti

Con il Decreto sanzioni, la definizione di crediti d’imposta inesistenti è stata ampliata. Prima i crediti d’imposta inesistenti erano solo quelli che rispondevano al doppio requisito:

  • Assenza anche parziale dei presupposti di legge;
  • Non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati.

Il secondo requisito è stato eliminato. Si tratta di un cambiamento significativo, in quanto più crediti possono così rientrare nella categoria di inesistenti.

Nella sezione dei crediti inesistenti, per come era stata scritta la normativa, vi rientravano solo quelli del tutto fraudolenti. Per esempio, si trattava di quelli basati su documentazioni tecniche false che attestavano lavori edilizi mai realizzati.

In questa categoria, rientrano quelli fondati su fatti reali, ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità e quelli:

  • Utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti;
  • Fruiti in misura superiore a quella prevista.

Dalla categoria dei crediti non spettanti escono quelli che non difettano di specifici elementi o particolari qualità, ma per i quali non siano stati rispettati alcuni adempimenti amministrativi minori.

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Sara Bellanza
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