Tre le necessità che sorgono in un condominio per installare un nuovo ascensore con agevolazione del 75% grazie al bonus anti barriere architettoniche, potrebbe rilevarsi la necessità di capire quali siano le condizioni e i requisiti da rispettare in sede di svolgimento dei lavori. In questo ambito, sono molte le richieste alle quali far fronte. A iniziare dalla richiesta se l'ascensore debba fare tutte le fermate dei piani. Ovvero se, installando il nuovo elevatore, occorre che siano serviti tutti i piani del fabbricato.
La domanda è pertinente per i tanti condomini che hanno l'ascensore che non arriva fino all'ultimo piano. Ad esempio, in un palazzo di sei piani, l'ascensore si ferma al quinto. Può capitare che all'ultimo piano siano presenti degli appartamenti.
Il quesito è proprio quello per il quale, in caso di installazione di un nuovo ascensore che sostituisca quello già esistente e che sia agevolato dal bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia necessario che il nuovo elevatore debba servire tutti i piani oppure funzionare come quello da sostituire che non si fermava all'ultimo piano.
Per risolvere i quesiti relativi all'installazione di un nuovo ascensore in un condominio - le cui spese siano incentivate dal bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche - occorre far riferimento al decreto del ministero dei Lavori Pubblici numero 236 del 1989.
Secondo quanto prevede la disciplina per questo tipo di agevolazione e le norme tecniche dettate dal decreto 236, non è indispensabile che il nuovo ascensore debba servire tutti i piani del fabbricato condominiale. L'aspetto più importante è, infatti, che la nuova installazione rispetti tutti i requisiti tecnici del decreto 236 del 1989.
Il provvedimento, recante proprio le "prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattamento e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche", richiede che il nuovo ascensore si presenti adatto all'utilizzo di persone con disabilità motorie.
A proposito di problematiche tecniche che possono sorgere sull'installazione di un ascensore con il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, si può far riferimento al punto 4.1.12 "Ascensore" del decreto del ministero dei Lavori pubblici del 14 giugno 1989, numero 236, il quale - per quanto riguarda le fermate ai piani - prevede che:
Ulteriori indicazioni sulle caratteristiche tecniche di un ascensore al fine di ottenere l'agevolazione del 75% del bonus anti-barriere sono fornite dal decreto ministeriale 236 del 1989 e riguardano la cabina.
Quest'ultima deve avere dimensioni minime tali da consentire l'utilizzo da parte di un soggetto su una sedia a rotelle. Inoltre, le porte della cabina e quelle del piano devono essere di tipo automatico e avere dimensioni idonee a consentire l'accesso a una sedia a rotelle, anche per quanto riguarda i tempi, in modo da agevolare le persone a ridotta mobilità.
Inoltre, il sistema di apertura delle porte deve contenere meccanismi con fotoelettrica o costole mobili per consentire l'arresto e l'inversione della chiusura in casi di ostruzione del vano porta. Lo stazionamento della cabina ai piani deve avvenire a porte chiuse. Ulteriori disposizioni riguardano, infine, la dotazione di citofoni, campanelli d'allarme, segnali luminosi e luci di emergenza.