17 Sep, 2024 - 01:11

Registro Elettronico degli Indirizzi: dal 16 settembre nuovo servizio per gli utenti obbligati alla comunicazione al REI

Registro Elettronico degli Indirizzi: dal 16 settembre nuovo servizio per gli utenti obbligati alla comunicazione al REI

Registro Elettronico degli Indirizzi: con la pubblicazione di un apposito avviso all'interno del proprio sito web ufficiale in data 13 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei soggetti interessati un apposito servizio online che consente di visualizzare i dati che si riferiscono alle comunicazioni al c.d. Registro Elettronico degli Indirizzi (REI).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda l'avviso che è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 13 settembre, le informazioni che possono essere consultate accedendo all'interno del servizio telematico in oggetto, nonché quali sono i soggetti che sono obbligati ad inviare le apposite comunicazioni al REI.

Registro Elettronico degli Indirizzi: ecco i dati consultabili dal 16 settembre 2024 con il nuovo servizio online

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione del sopra citato avviso del 13 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che a partire dalla giornata di ieri, lunedì 16 settembre 2024, gli utenti obbligati alla comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) possono prendere visione delle seguenti informazioni accedendo all'interno della propria area riservata:

  • le strutture accentrate possono consultare i dati relativi a tutti gli operatori finanziari per i quali ha trasmesso le comunicazioni;
  • gli operatori finanziari possono consultare solamente i dati di propria competenza.

Soggetti obbligati alla comunicazione al REI

Nell'Allegato n. 3 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di modifica ed integrazione ai precedenti atti del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 e del 20 giugno 2012 sono specificati tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi.

In particolare, ecco i "Codice soggetto obbligato" per coloro che operano nell'ambito delle Indagini finanziarie:

  • 01 Banche
  • 02 Poste italiane S.p.A.
  • 03 Soggetti iscritti (art. 106 T.U.B.)
  • 04 Società di cartolarizzazione
  • 05 Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico
  • 06 Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi
  • 07 Cambiavalute
  • 08 Casse peota
  • 09 Agenti in attività finanziaria
  • 10 Addetti al commercio in oro
  • 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • 12 Imprese di investimento (SIM)
  • 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
  • 14 Società di gestione del risparmio (SGR)
  • 15 Società fiduciarie
  • 16 Altri intermediari (codice residuale)
  • 17 Soggetti operanti nel settore del microcredito
  • 18 Agenzie di prestito su pegno
  • 19 Società ed Enti di assicurazione
  • 20 Istituti di Pagamento

Ecco, invece, quali sono i "Codice soggetto obbligato" per coloro che operano nell'ambito del Monitoraggio fiscale:

  • 01 Banche
  • 02 Poste italiane S.p.A.
  • 03 Soggetti iscritti (art. 106 T.U.B.)
  • 04 Società di cartolarizzazione
  • 06 Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi
  • 07 Cambiavalute
  • 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • 12 Imprese di investimento (SIM)
  • 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
  • 14 Società di gestione del risparmio (SGR)
  • 15 Società fiduciarie
  • 16 Altri intermediari (codice residuale)
  • 18 Agenzie di prestito su pegno
  • 19 Società ed Enti di assicurazione
  • 20 Istituti di Pagamento
  • 21 Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
  • 22 Cassa Depositi e Prestiti
  • 23 Professionisti
  • 24 Revisori contabili
  • 25 Soggetti ex art. 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007
  • 26 Altri soggetti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 231 del 2007

Infine, ecco quali sono i "Codice soggetto obbligato" per coloro che operano nell'ambito dei Flussi di scambio internazionali (FATCA CRS):

  • 01 Banche
  • 02 Poste italiane S.p.A.
  • 03 Soggetti iscritti (art. 106 T.U.B.)
  • 04 Società di cartolarizzazione
  • 05 Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico
  • 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • 12 Imprese di investimento (SIM)
  • 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
  • 14 Società di gestione del risparmio (SGR)
  • 15 Società fiduciarie
  • 16 Altri intermediari (codice residuale)
  • 19 Società ed Enti di assicurazione
  • 20 Istituti di Pagamento
  • 27 Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
  • 28 Trust
  • 29 Holding la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group
  • 30 Forme pensionistiche complementari
  • 31 Centri di tesoreria
AUTORE
foto autore
Valerio Sirocchi
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
adv
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE