Prestazioni di esodo: con la pubblicazione del messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito degli ulteriori chiarimenti per ciò che concerne le ricostituzioni delle prestazioni di esodo e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
L'atto in questione, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell'Istituto stesso attraverso la pubblicazione all'interno del proprio sito web ufficiale del messaggio INPS n. 2099 del 18 maggio 2022.
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dal sopra citato messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022, l'INPS ha fornito delle istruzioni operative per quanto riguarda le situazioni nelle quali in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro vengono corrisposte delle retribuzioni che si riferiscono al periodo di lavoro che precede la cessazione stessa e che non vengono prese in considerazione al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di accompagnamento a pensione.
Oltre a tali indicazioni, poi, l'Istituto ha fornito delle istruzioni operative anche in merito alle circostanze in cui sia presente nell'estratto conto contributivo la contribuzione accreditata, la quale non risultava al momento della liquidazione definitiva della prestazione di esodo.
Tramite la pubblicazione del messaggio in oggetto, dunque, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ritenuto opportuno fornire degli ulteriori chiarimenti per ciò che concerne la possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in questione, nel caso in cui sia presente della contribuzione accreditata in seguito alla presentazione dell'apposita domanda in una data successiva rispetto all'accesso in esodo.
In particolare, dal momento che la domanda relativa alle prestazioni di esodo deve essere presentata necessariamente dal datore di lavoro interessato, il quale ha anche il compito di effettuare il pagamento delle medesime, allora l'Istituto specifica che la rispettiva ricostituzione non potrà essere effettuata né d'ufficio e né attraverso la presentazione di un'apposita istanza da parte del lavoratore esodato.
Pertanto, la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo deve essere trasmessa esclusivamente da parte del datore di lavoro esodante, previo accordo con il lavoratore interessato.
Infine, l'INPS chiarisce che la ricostituzione delle prestazioni di esodo può essere richiesta dai soggetti sopra richiamati nelle due seguenti circostanze: