Molti lavoratori si trovano nella situazione di dover richiedere un’anticipazione del TFR per far fronte a esigenze personali o familiari.
Tuttavia, non sono rari i casi in cui questa esigenza si presenta più di una volta. Si può richiedere più volte?
In questo articolo, faremo chiarezza su quante volte è possibile ottenere l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto, quali sono i requisiti previsti dalla legge e quali sono le motivazioni ammesse per richiederlo.
Non giriamoci troppo intorno e cerchiamo di sciogliere subito ogni dubbio. L’articolo 2120 del Codice Civile prevede che il lavoratore possa richiedere un’anticipazione sul TFR una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per un massimo del 70% dell’importo maturato.
Tuttavia, questa regola non è assoluta e può essere modificata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
I CCNL, infatti, spesso offrono condizioni più vantaggiose rispetto alla legge. Possono ampliare le motivazioni valide per richiedere l’anticipo, stabilire criteri di priorità per le domande, o addirittura permettere di ottenere più anticipazioni durante il rapporto di lavoro.
Per questo motivo, il primo passo per chi vuole sapere se può richiedere un secondo anticipo sul TFR è controllare cosa dice il proprio CCNL di riferimento.
Se il contratto collettivo non prevede nulla in merito, rimane comunque possibile accordarsi direttamente con il datore di lavoro. In questi casi, anche se non si tratta di un diritto garantito, il datore di lavoro può decidere di concedere ulteriori anticipazioni su richiesta del dipendente.
Va ricordato, però, che questa è una concessione discrezionale e non un obbligo da parte dell’azienda.
In linea generale, l’anticipo del TFR non può essere richiesto sempre, ma solo in casi particolari ed eccezionali e, ovviamente, rispettando condizioni precise.
Secondo l’articolo 2120 del Codice Civile, il lavoratore deve aver maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro per poter presentare la richiesta.
L’anticipo può coprire al massimo il 70% del TFR accumulato fino a quel momento, calcolato come se il rapporto si fosse concluso il giorno della domanda.
Ogni anno, le richieste di anticipo accolte non possono superare il 10% dei lavoratori aventi diritto e, in ogni caso, non più del 4% dell’intero organico aziendale.
La legge prevede che l’anticipo venga concesso solo per esigenze specifiche, tra cui:
Un aspetto fondamentale è che l’anticipo può essere concesso una sola volta nel corso dell’intero rapporto di lavoro e che l’importo anticipato viene poi detratto dal TFR che sarà liquidato alla fine del rapporto.
Il Trattamento di Fine Rapporto, noto comunemente come TFR, è una somma che il lavoratore dipendente accumula mese dopo mese durante il rapporto di lavoro, ma che viene liquidata solo al termine di quest’ultimo, qualunque sia la causa della cessazione. In sostanza, il TFR equivale a circa una mensilità per ogni anno di servizio prestato.
Spesso si tende a confonderlo con la “liquidazione” o la “buonuscita”, ma si tratta di concetti diversi: il TFR è un diritto che spetta a tutti i lavoratori e viene erogato solo alla fine del rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento, dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.
È importante ricordare, inoltre, che il TFR, così come lo stipendio, può essere pignorato, ma solo entro un limite massimo pari a un quinto dell’importo totale, garantendo così una certa tutela economica al lavoratore.