Nel quadro dichiarativo del modello 730/2025, la detrazione d’imposta del 19% sulle spese sanitarie trova applicazione secondo criteri normativi puntualmente disciplinati dall’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e da disposizioni speciali.
A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 160/2019, la regola generale subordina il diritto alla detrazione all’utilizzo di pagamenti tracciabili. Tuttavia, il legislatore ha mantenuto specifiche eccezioni, nelle quali il pagamento in contanti non preclude il beneficio fiscale.
Prima di distinguere con precisione l’ambito di applicazione della norma, le deroghe consentite e i relativi obblighi di documentazione, vi lasciamo alla visione del video YouTube di Alessio Serio-Tutorial, guide e buracrazia sul modello 730 precompilato.
Ai sensi della disciplina vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il riconoscimento della detrazione del 19% per le spese mediche è condizionato alla prova dell’avvenuto pagamento mediante strumenti tracciabili: carte di debito o credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari o circolari.
Tale condizione opera in via generale per la totalità delle prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati non accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Il pagamento in contanti, in tali fattispecie, determina l’inammissibilità della detrazione, anche in presenza di regolare documento fiscale.
Il perimetro delle deroghe è tassativamente individuato dal legislatore. In sede di dichiarazione 730/2025, il contribuente può legittimamente portare in detrazione le spese sanitarie sostenute in contanti esclusivamente nei seguenti casi:
In tutte le altre ipotesi, la modalità di pagamento in contanti esclude il diritto alla detrazione.
Il beneficio fiscale si applica sulla quota di spesa eccedente la franchigia di 129,11 euro. La determinazione avviene attraverso i seguenti passaggi:
Esempio: a fronte di spese complessive pari a 800 euro, l’importo detraibile è calcolato su 670,89 euro, per un beneficio fiscale di circa 127 euro. Qualora l’ammontare delle spese superi 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.
Le spese sanitarie detraibili, comprese quelle pagate in contanti ove ammesse, confluiscono nel modello 730 precompilato mediante la trasmissione obbligatoria dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti erogatori delle prestazioni o venditori dei beni.
Il contribuente, accedendo al modello precompilato, può verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni, apportare eventuali integrazioni o modifiche e confermare la dichiarazione per l’invio. È opportuno sottolineare che la presenza della spesa nel precompilato non esonera dall’onere probatorio in caso di controllo formale.
Ai fini della verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente deve conservare la documentazione giustificativa per l’intero termine di decadenza dell’attività di accertamento. In particolare, per le spese sanitarie pagate in contanti e rientranti nelle eccezioni, occorre custodire:
L’assenza di tali documenti comporta la decadenza dal beneficio, anche se la spesa risulta nel precompilato o se è stata pagata con mezzi tracciabili.
L’approccio prudenziale suggerisce di privilegiare, ove possibile, il pagamento tracciabile per ogni spesa sanitaria, riducendo il ricorso al contante alle sole ipotesi consentite dalla legge e garantendo in ogni caso la perfetta regolarità della documentazione fiscale. In tal modo, il contribuente assicura la piena legittimità della detrazione nel 730/2025 e riduce il rischio di contestazioni in sede di controllo.