03 Aug, 2022 - 22:53

Decreto aiuti-bis, addio alle modifiche unilaterali dai fornitori di luce e gas

Decreto aiuti-bis, addio alle modifiche unilaterali dai fornitori di luce e gas

Molte novità nel decreto aiuti-bis: la bozza che dovrebbe diventare ufficiale nella giornata di domani prevede tra gli altri lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti, metodologia che "obbliga" gli utenti ad accettare anche solo con tacito assenso le modifiche da parte di operatori di luce e gas.

La nota del provvedimento aiuti-bis sulla modifica unilaterale di luce e gas

Questa la nota che dovrebbe diventare ufficiale domani.

virgolette
''Fino al 31 ottobre 2022 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte''.

Nella bozza si mettere in chiaro però che la proposta è ''in attesa riscontro Arera su impatto sulle imprese fornitrici'' e che può accadere una ''perimetrazione dell’ambito applicativo in base alle dimensioni dell’impresa fornitrice''.

Modifica unilaterale di un contratto, cosa significa

Al momento per luce e gas vige la modifica unilaterale del contratto per cui il fornitore può variare a sua discrezione il contratto decidendo cambiamenti ed approvandoli previa comunicazione e tacito assenso del cliente, con il decreto aiuti-bis questo dovrebbe decadere.

Questa avviene quando si vogliono variare delle condizioni già stipulate: come suggerisce il nome la variazione non è soggetta a contrattazione. Il fornitore può cambiare il contratto senza un valido motivo, così è come diritto dell'utente rifiutare la proposta.
Questo avviene nell'ambito del libero mercato, infatti per il cliente non è un vincolo e può scegliere una tariffa e un operatore di luce e gas che ritiene più convenienti.

Importante sapere che vige il tacito assenso: se si vuole rescindere senza penali deve essere inviata una comunicazione via fax o raccomandata entro 30 giorni.

Se approvato saremmo di fronte ad una svolta importante che garantisce più stabilità ai contratti da fornitori e clienti, tutelando maggiormente la stabilità dell'utente finale.

AUTORE
foto autore
Giuseppe Sposato
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
adv
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE