Superbonus 110, ultime notizie. L'intesa sullo sblocco dei fondi è arrivata dopo un’accesa discussione parlamentare.
Dopo una settimana molto travagliata, il Senato ha finalmente trovato un accordo.
Con 182 favorevoli, nessun voto contrario e 21 astenuti l'aula del Senato ha votato l'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 115/2022, meglio conosciuto come Decreto Aiuti-bis, che passerà adesso all'altro ramo del Parlamento che avrà il compito di convertirlo definitivamente entro l'8 ottobre 2022.
Secondo le ultime notizie, dopo uno stallo di varie settimane, la cessione crediti prevista dal Superbonus 110 potrà ripartire.
L’accordo raggiunto dai senatori, prevede l’introduzione di alcune novità ma non interviene sulle scadenze di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% sulle quali incombe la scadenza relativa agli edifici unifamiliari.
Per sbloccare la situazione, Palazzo Chigi, tramite il lavoro di mediazione del sottosegretario all’Economia Federico Freni, ha riscritto la formulazione della responsabilità in solido per la cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, specificando che ogni addebito sarà circoscritto ai casi di violazione con dolo o colpa grave.
In poche parole, secondo l'accordo tra le forze politiche, si rischia di finire nei guai solo nei casi di condotta fraudolenta, truffa o quantomeno un’operazione connotata da scarsa diligenza.
Per quanto riguarda i crediti sorti prima delle misure nate in funzione antifrode, l’emendamento del governo stabilisce che la responsabilità in solido, per soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, sarà circoscritta ai casi di dolo o colpa grave, ma sarà necessaria la presentazione di visti di conformità asseverazioni e attestazioni.
Il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera non è ancora ufficialmente disponibile ma si conosce l’emendamento messo a punto dal Governo.
Si prevede, l’inserimento nel Decreto Aiuti Bis, dell’art. 33-bis "Semplificazioni in materia di cessione dei crediti.
Il nuovo articolo, inserisce due nuovi commi all’art.14 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, ovvero:
1-bis.1. All'art. 121, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, dopo le parole "in presenza di concorso nella violazione" sono aggiunte le seguenti: "con dolo o colpa grave". Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni della legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121, comma 1-ter.
1-bis.2. Per i crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a condizione che sia oggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cu al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e che coincida con il fornitore - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.
L’introduzione dei citati commi, prevede degli effetti.
In particolare, il comma 1-bis.1 ridefinisce il concetto di concorso nella violazione limitandola al dolo e colpa grave disponendo che questa nuova definizione si applichi alla cessione dei crediti maturati da interventi di superbonus 110%.
Invece, il comma 1-bis.2. riguarda, invece, tutti gli altri crediti sorti prima degli obblighi introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal Decreto Legge n. 157/2021, Decreto Antifrode. In merito a questi crediti, il cessionario, a condizione che non sia una banca, un istituto di credito o una assicurazione, per ottenere le limitazioni della responsabilità solidale ai soli casi di dolo e colpa grave, acquisisce ora per allora la documentazione di cui al comma 1-ter, art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero visto di conformità e asseverazione di congruità della spesa sostenuta.
Come aveva sottolineato Laura Castelli, viceministro dell’Economia e delle Finanze, il superbonus 110 è necessario per la ripresa del settore edile e per garantire un sostegno a cittadini e imprese nel periodo post- covid.
In proposito, la Castelli aveva dichiarato:
Sul Superbonus, come avevo anticipato ieri, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Serve a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l’obiettivo di garantire, in questi anni post COVID, la ripresa del settore edile e la crescita del PIL. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto.