Contributo di solidarietà temporaneo: il governo Meloni ha deciso di inserire questa misura all'interno della versione definitiva della Legge di Bilancio 2023, in seguito agli emendamenti che sono stati presentati durante il corso di queste ultime settimane.
Tante modifiche che sono state richieste per questa prima Manovra Finanziaria da parte del nuovo esecutivo e che si sono ritenute necessarie anche e soprattutto a causa della mancanza delle risorse necessarie per poter effettuare quanto era stato promesso dal nuovo governo.
Tanti i tagli, anche inaspettati, ma anche abolizioni che non sono arrivate, ma che sono state prorogate anche per il 2023, ma con qualche compromesso, come nel caso del Reddito di Cittadinanza.
Ma tornando a noi, ecco che cos'è, chi è obbligato a pagarlo, come funziona, a quanto ammonta e quando deve essere versato il contributo di solidarietà temporaneo 2023, il quale è stato introdotto all'interno della versione definitiva della nuova Legge di Bilancio.
L'art. 28 della versione definitiva della Legge di Bilancio prevista per il prossimo anno introduce il "Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023".
Questa misura è stata introdotta dal governo Meloni al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
In particolare, il contributo di solidarietà temporaneo 2023 sarà a carico dei seguenti soggetti:
Il contributo di solidarietà temporaneo 2023, invece, non è dovuto da:
Il contributo di solidarietà temporaneo 2023 si calcola applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società.
In particolare, questo reddito fa riferimento al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi relativi ai quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Qualora quest'ultima risulti avere un importo pari a zero, allora l'ammontare del contributo non potrà essere in alcun modo superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Il contributo di solidarietà temporaneo 2023 deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, tranne due eccezioni:
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