Esonero contributivo per la parità di genere: con la pubblicazione della circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 l'INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero dal versamento dei contributi per quanto riguarda i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
La suddetta circolare INPS, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all'interno dell'art. 5 della legge n. 162 del 5 novembre 2021 e delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
In particolare, dunque, le disposizioni legislative, di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo, hanno previsto per l'anno 2022 un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere prevista dall'art. 46 bis del decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006.
Questa misura è poi diventata strutturale a partire dal 2023 grazie alle disposizioni che riguardano l'art. 1, comma 138, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Possono beneficiare dell'esonero contributivo "tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".
In particolare, stiamo parlando dei seguenti soggetti:
Sono, invece, escluse dalla possibilità di usufruire dell'agevolazione le seguenti pubbliche Amministrazioni:
L'esonero contributivo per la parità di genere viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro l'anno.
Perciò, il tetto massimo che può essere beneficiato ogni mese è pari a 4.166,66 euro.
Tuttavia, l'INPS specifica che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
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