Quando si può pignorare il TFS? Chi si salva con la Rottamazione quater delle cartelle esattoriali? L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può pignorare i debiti erariali nella misura del 20 per cento dell’importo perfezionato sull’anticipo TFS richiesto a un istituto bancario secondo le regole della normativa vigente.
Il Trattamento di Fine Servizio (TFS), può essere oggetto di pignoramento da parte della Riscossione in presenza di determinate condizioni. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione mette in una cattiva posizione i lavoratori pubblici e statali.
Iniziamo nel chiarire, che il TFS è l’indennità di liquidazione riconosciuta ai dipendenti pubblici o statali. La buonuscita è una prestazione economica spettante con la cessazione del rapporto di lavoro, quindi, nel momento del pensionamento.
In presenza di debiti prodotti da cartelle esattoriali, quindi debiti con il fisco vengono attivate le regolari procedure di legge. Nello specifico, è possibile che per il recupero delle somme dovute venga pignorata la buonuscita. Per questo motivo, interessa sapere se l’adesione alla Rottamazione quater blocca l’espropriazione forzata.
Come spiegato da forzeitaliane.it, sono a rischio pignoramento i lavoratori pubblici e statali che rientrano nelle condizioni poste in essere nell’ordinanza n. 19708/2018 della Sesta Sezione Civile, nella quale vengono spiegati i criteri del pignoramento se in presenza di debiti con il Fisco.
Il pignoramento sulla buonuscita è legittimo, dal momento in cui le somma riconosciute a titolo di indennità sono un credito certo ed esigibile, maturato durante la carriera lavorativa.
Per questo motivo, la Riscossione può avanzare un pignoramento nei confronti del debitore, avviando una procedura di espropriazione forzata sulle somme spettanti per il TFS, nei limiti e termini disposti dalla legge.
Alla luce di queste considerazioni, il pignoramento sulla buonuscita può riguardare tanto il TFS quanto il TFR, almeno per la parte di credito certa, esigibile ed erogabile. Dunque, un evento che può manifestarsi nel momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, dimissioni e pensione.
Nel merito del pignoramento del TFS vengono applicate le disposizioni contenute nell’articolo 545 del Codice di procedura civile che recita:
E, ancora, nell’articolo 545 del c.p.c. si legge:
Per evitare gli effetti della procedura esecutiva, quindi il pignoramento dei debiti nella misura del 20 per cento della quota maturata a titolo di TFS, un anticipo richiesto presso un istituto bancario, è possibile aderire alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali.
La Rottamazione quater, contenuta nell’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, contiene la possibilità di congelare i pignoramenti in atto, con la possibilità di avviare la procedura di estinzione con il pagamento dell’unica o delle rate.
In particolare, interessano le disposizioni operative contenute nell’articolo 3 del decreto Legge n. 119/2018 che al comma 10 recita:
E, ancora, si legge al comma 13:
Tuttavia, se il pignoramento è già in essere il pagamento delle somme dovute per la Rottamazione quater, entro il 31 luglio 2023 (unica quota o prima rata), si attiva la regolarizzazione della propria posizione debitoria, per cui il pignoramento decade.
Nel caso in cui il pignoramento non è passato in essere, la sola richiesta di adesione della Rottamazione quater, esibita nei termini di legge, entro il 30 aprile 2023, congela le procedure cautelari o esecutive.
Per completezza di informazione, si riportano integralmente le disposizioni contenute nel comma 240 della Legge di Bilancio 2023:
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: