Emergenza alluvione Emilia Romagna: con la pubblicazione del messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e al trattamento speciale di integrazione per gli operai agricoli (CISOA).
Inoltre, l'Istituto ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande anche dell'assegno di integrazione salariale per quei datori di lavoro che sono stati colpiti dall'evento alluvionale e che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento all'alluvione che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 nelle zone appartenenti alla Regione Emilia-Romagna.
Nello specifico, i suddetti eventi metereologici hanno colpito i seguenti territori:
A causa degli eventi che sono avvenuti il 1° maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per tutta la Regione Emilia-Romagna a partire dalla giornata del 4 maggio 2023.
Ecco qui di seguito tutte le informazioni che sono state comunicate dall'INPS per quanto riguarda la presentazione delle domande per le suddette integrazioni salariali, dovute a fenomeni oggettivamente non evitabili.
In seguito all'emergenza per l'alluvione in Emilia Romagna del 1° maggio 2023, i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività lavorativa hanno la possibilità di presentare la domanda di CIGO o dell'assegno di integrazione salariale senza necessità di dimostrare l'entità degli effetti che hanno colpito la propria attività lavorativa.
Questo accade, però, solamente qualora i suddetti datori di lavoro procedano con l'inserimento della causale "Incendi - crolli - alluvioni" all'interno delle domande relative alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa.
La causale, in particolare, sta ad indicare la non evitabilità degli eventi alluvionali che si sono verificati all'interno della Regione Emilia-Romagna (c.d. EONE), e prevede i seguenti criteri ed elementi di semplificazione:
Le disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 21, comma 4, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, prevedono che:
Il trattamento speciale di integrazione salariale indirizzato agli operai agricoli può essere richiesto mediante la presentazione di un'apposita domanda da parte dei datori di lavoro, i quali dovranno indicare la causale "Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)".
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