Sanzioni ritenute fiscali: con la pubblicazione della risoluzione n. 21/E del 10 maggio 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'istituzione di due nuovi codici tributo per la compilazione del modello F24 Elide ai fini del versamento delle sanzioni dovute sulle ritenute fiscali in materia di appalti.
La suddetta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento al modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" e agli obblighi che vengono disciplinati all'interno delle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 17 bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Le disposizioni legislative che sono contenute all'interno dell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 prevedono tutta una serie di provvedimenti al fine di contrastare l'omesso o l'insufficiente pagamento delle ritenute fiscali dovute, nonché dell'utilizzo errato dello strumento della compensazione per ridurre gli importi dovuti (qui le regole da seguire).
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto dei nuovi obblighi per quanto riguarda i seguenti soggetti:
Il quarto comma del suddetto articolo 17 bis, invece, dispone che:
In merito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la suddetta disciplina attraverso la pubblicazione della precedente circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020.
Perciò, per effettuare il versamento degli importi dovuti, previsti dall'art. 17 bis, comma 4, del suddetto decreto legislativo, il contribuente deve indicare all'interno del modello F24 ELIDE i seguenti codici tributo appena istituiti dall'Agenzia delle Entrate:
I nuovi codici tributo che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo deve essere inseriti all'interno dell'apposita colonna "importi a debito versati" del modello F24 ELIDE.
In particolare, ecco come bisogna compilare il modello in caso di omesso versamento delle ritenute dovute in materia di appalti.
All'interno della sezione "CONTRIBUENTE" il contribuente deve indicare:
All'interno della sezione "ERARIO ED ALTRO" il contribuente deve indicare