Sospensione scadenze: con la pubblicazione del Pronto Ordini n. 76 del 12 giugno 2023 e del Pronto Ordini n. 204 del 12 luglio 2022, recanti "Sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio", il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) rispettivamente di Latina e di Ascoli Piceno hanno chiesto chiarimenti al CNDCEC.
Ecco qui di seguito, dunque, tutte le informazioni che sono state fornite attraverso le suddette comunicazioni, le quali sono state pubblicate all'interno del sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Mediante la pubblicazione del PO 76/2023 e del PO 204/2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto alle richieste di chiarimento che gli sono giunte rispettivamente dall'Ordine di Latina in data 11 gennaio 2023 e dall'Ordine di Ascoli Piceno in data 15 dicembre 2022.
Il CNDCEC, in particolare, ha risposta alla domanda degli Ordini relativa al fatto per cui se bisogna seguire uno specifico procedimento per poter beneficiare della sospensione delle scadenze che riguardano gli adempimenti e i versamenti tributari relativi ai liberi professionisti, nel caso in cui questi ultimi si trovino in una situazione di malattia o di infortunio.
A tal proposito, riprendendo le disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito dei chiarimenti in base alla disciplina relativa alla sospensione delle scadenze tributarie per malattia o infortunio dei professionisti.
Nello specifico, il CNDCEC chiarisce che il comma 929 del suddetto articolo legislativo prevede che:
Il comma 931, invece, disciplina la decorrenza e la durata della sopra citata sospensione, disponendo che:
In base a quanto disposto dal successivo comma 932, invece, le scadenze tributarie sospese devono essere adempiute entro il giorno successivo alla fine del periodo di sospensione stesso.
Infine, il CNDCEC riporta il contenuto dei commi 934 e 935, i quali prevedono che la sospensione dei termini tributari si applica solamente nel caso in cui tra le parti è in essere un mandato professionale instaurato precedentemente rispetto alla data del ricovero in ospedale o dell'inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:
LEGGI ANCHE Sospensione versamenti Emilia Romagna fino al 31 agosto: ecco cosa prevede il decreto Alluvioni
LEGGI ANCHE Sospensione delle rate del mutuo fino al 30 giugno per le imprese colpite dall'alluvione