26 Nov, 2023 - 18:11

Fondo di solidarietà servizi ambientali: le istruzioni INPS per il versamento del contributo aggiuntivo

Fondo di solidarietà servizi ambientali: le istruzioni INPS per il versamento del contributo aggiuntivo

Fondo di solidarietà servizi ambientali: con la pubblicazione del messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens ai fini della denuncia e del relativo versamento dei contributi dovuti da parte dei datori di lavoro che rientrano all'interno dell'ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all'interno del decreto interministeriale del 29 settembre 2023, il quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato precedentemente disposto dal decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, e ha introdotto il sopra citato Fondo.

Tale messaggio, inoltre, si riferisce anche al contenuto dell'Allegato n. 2 della precedente circolare n. 86 del 2021, la quale ha specificato quelle che sono le caratteristiche in merito alle posizioni contributive, che sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 1Z, recante, per l'appunto, "Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali".

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il Fondo di solidarietà servizi ambientali e, nello specifico, che cosa prevede il recente quadro normativo sul quale l'Istituto ha fornito ai datori di lavoro interessati le rispettive istruzioni operative e contabili.

Fondo di solidarietà servizi ambientali: le istruzioni INPS sui contributi ordinari e ulteriori dovuti dai datori di lavoro

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l'art. 9, comma 4, del decreto n. 103594 del 2019, il quale è stato successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto del 29 settembre 2023, adottato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), e pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 27 ottobre 2023, ha previsto l'istituzione del c.d. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Tale Fondo, nello specifico, è stato istituito con lo scopo di convogliare tutti i contributi aggiuntivi dovuti da parte di alcuni datori di lavoro, definiti come "ulteriori" dal momento che si tratta, per l'appunto, di una contribuzione che deve essere versata in aggiunta rispetto a quella ordinaria di finanziamento normalmente prevista.

A tal proposito, l'INPS ha precisato con la pubblicazione del precedente messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023 che la contribuzione ordinaria deve essere versata a partire dal periodo di paga relativo al mese di novembre 2023 da tutti i datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo in oggetto e che occupano almeno un dipendente.

Qualora sussistano entrambe le ipotesi sopra citate, allora il contributo ordinaria di finanziamento che deve essere versato al medesimo Fondo prevede un'aliquota pari a:

  • lo 0,45% per quanto riguarda i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e fino a 15 dipendenti durante il corso del semestre di riferimento;
  • lo 0,65% per quanto riguarda i datori di lavoro che occupano in media più di 15 dipendenti durante il corso del semestre di riferimento.

Oltre a questa contribuzione ordinaria, poi, i datori di lavoro interessati dovranno versare anche i seguenti contributi aggiuntivi:

  • un contributo in misura fissa pari a 10 euro al mese per 12 mesi per ogni dipendente non in prova che ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • un contributo pari al 50% delle somme di denaro che vengono trattenute in base a quanto viene disposto all'interno del contratto in merito alla malattia di breve durata del dipendente, fino al termine del 31 dicembre 2022.

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Valerio Sirocchi
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