Pensione Quota 100, 102 e 103 e affitti brevi: i limiti reddituali. Il gioco previdenziale, da una parte, apre una porta e, dall’altra, la chiude. Il filo conduttore sono i vincoli legati alla pensione anticipata Quota 100. Per questo, nelle ultime settimane, sono state molte le domande ricevute che sollevano il problema della cumulabilità dei redditi con Quota 100.
Molti sono preoccupati che l’introduzione di nuovi correttivi al sistema previdenziale penalizzi i pensionati Quota 100; altri, invece, temono la sospensione della pensione con la restituzione delle rate indebitamente corrisposte. Vediamo insieme quando l’affitto breve rischia di penalizzare le pensioni Quota 100.
Chiariamo sin da subito che la pensione anticipata Quota 100 non può essere cumulata con altri redditi da lavoro. Tuttavia, sono ammessi altri redditi da impresa o da capitale.
La pensione Quota 100, per legge, non è cumulabile con altri redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche svolta all’estero.
Non rientrano in questo contesto i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L’INPS ha spiegato che la presenza di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero in presenza di altri redditi correlati a lavoro autonomo occasionale oltre il limite massimo di 5.000 euro lordi annui, causa la sospensione dell’erogazione della pensione e l’eventuale recupero delle rate indebitamente corrisposte.
Pertanto, appare chiara la domanda di molti lettori sulla possibilità di cumulo del trattamento con gli affitti brevi.
La Corte Costituzionale ha spiegato le motivazioni contenute nella sentenza n. 234/2022. In breve, viene legittimata la norma che dispone per i lavoratori in pensione con Quota 100 il divieto assoluto del rapporto di lavoro subordinato, inclusa la forma intermittente.
In sostanza, i pensionati che hanno scelto di ritirarsi dal lavoro con Quota 100 non possono lavorare dopo il collocamento a riposo."
Non tutti forse sanno che i lavoratori che hanno potuto scegliere di collocarsi a riposo a 62 anni con 38 anni di contributi, ovvero che hanno scelto la formula pensionistica di Quota 100, hanno ottenuto un trattamento economico definitivo.
In sostanza, l’importo della rendita non subirà variazioni al raggiungimento dei 67 anni di età, ma neanche negli anni successivi.
Il legislatore per la misura Quota 100, ma anche per Quota 102 o Quota 103, ha disposto il divieto di cumulo correlato ai redditi da lavoro.
La forma cumulabile con Quota 100 riguarda i redditi correlati a lavoro autonomo occasionale oltre il limite massimo di 5.000 euro lordi annui.
È importante sottolineare che l’incumulabilità si applica per il periodo di rilascio della pensione Quota 100 fino al raggiungimento dei 67 anni di età previsti per la pensione di vecchiaia.
Secondo quanto riportato da Investireoggi.it, eventuali entrate da affitto (per cedolare secca o no) rientrano nella categoria dei redditi fondiari e non appartengono alla categoria di redditi da lavoro; pertanto, non sussistono problemi di cumulabilità con la pensione Quota 100, Quota 102 e Quota 103.
Alla luce di questa considerazione, gli affitti brevi o i canoni delle case vacanze sono cumulabili con la pensione Quota 100.
Il pensionato dovrà comunicare gli introiti al fisco tramite il modello 730 o persone fisiche, regolarizzando le imposte, se dovute."