All’ex coniuge spetta un assegno divorzile più alto, poiché contano anche gli anni di convivenza. La conferma è arrivata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che con una storica sentenza hanno confermato la presenza della convivenza nell’assegno divorzile; pertanto il giudice dovrà tener conto anche degli anni precedenti al matrimonio.
La Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2023, n. 34711, si spinge in avanti considerando l'evoluzione sociale e, per certi versi, riformulando il concetto di famiglia incorporando la convivenza prematrimoniale nell’ambito della valutazione degli assegni di divorzio.
Una condizione da considerare, soprattutto, quando questa influisce significativamente sui ruoli domestici e il futuro matrimonio, come rilevato nel giudizio portato all’esame, in cui la convivenza prematrimoniale è stata portata avanti per sette anni, con la nascita di un figlio. Tale situazione consolida la divisione dei ruoli domestici, generando "scompensi" e minando il futuro del matrimonio, nonché gli aspetti successivi in caso di divorzio.
L'assegno di divorzile, viene riconosciuto in presenza di una disparità economica tra i due ex coniugi, soprattutto se uno dei due non è in grado di mantenersi in modo autonomo.
Nella fattispecie, come riportato da Ilsole24ore.com, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno riconosciuto il periodo di convivenza alla stregua del tempo riconducibile all’unione istituzionale, ovvero nel periodo della coppia di fatto.
Sicuramente, si tratta di una decisione storica. Non solo perché tiene conto dei cambiamenti sociali, ma soprattutto perché prende in considerazione il periodo di convivenza o fidanzamento prolungato, da sempre non considerato dalla legge sul divorzio, n. 898 del 1970. D’altra parte, negli anni dell’istituzione della norma, la prassi legata alla convivenza prematrimoniale non era molto diffusa.
La Cassazione è intervenuta su una questione molto delicata, pronunciandosi sul periodo prematrimoniale, consapevole del cambiamento della società; pertanto i giudici forniscono spiegazioni dettagliate sulla motivazione della sentenza:
Prendo consapevolezza della diffusione della convivenza prematrimoniale, ormai come prassi radicata nella società; pertanto merita di essere riconosciuta nei legami familiari e sociali alla stessa stregua di quelle matrimoniali.
La Suprema Corte, riconoscendo alla convivenza di fatto la natura assistenziale, include l’aspetto perequativo e compensativo dell’assegno divorzile.
Per questo motivo, invita il giudice a valutare attentamente anche i casi in cui al matrimonio risulti correlata una convivenza prematrimoniale della coppia, a condizione che soddisfi i criteri principali:
Stabilità e continuità, finalizzato al compimento di un progetto di vita comune, specialmente se contribuiscono economicamente l'una all'altra, laddove sussiste l'unione e la formalizzazione giuridica.
Pertanto, il giudice, nel quantificare l’assegno divorzile, dovrà tener conto dell’entità del contributo fornito per il sostegno o alla partecipazione economica nell'ambito della gestione familiare e nella generazione di un patrimonio condiviso, nonché individuale per entrambi i coniugi.
In sostanza, il giudice sarà chiamato a valutare le scelte operare durate il periodo relativo alla convivenza prematrimoniale che hanno modellato la vita matrimoniale, riconducibili a una serie di elementi, tra cui:
L’assegno divorzile ha una funzione equilibratrice del reddito degli ex congiugi; pertanto, è slegato dal tenero di vita, ma punta a garantire un adeguato riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex finanziariamente più debole che concorre alla formazione del patrimonio famigliare e personale.
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha convalidato la sentenza della Corte territoriale, nella quale l’ex moglie aveva ricevuto un assegno divorzile, tenendo conto della collaborazione nel concorrere alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’ex marito.