Prescrizione tredicesima e quattordicesima: quanto tempo ha un datore di lavoro per pagarle? Quando si prescrivono le differenze retributive? È raro che il datore di lavoro non versi i crediti ai lavoratori. Tuttavia, nei rapporti tra privati può accadere che, decorso un periodo di tempo, la tredicesima e quattordicesima cadano in prescrizione. D’altra parte, il lavoratore non sempre si attiva legalmente contro l’azienda per ottenere le spettanze dovute. Questo perché tendenzialmente si pensa più a salvare il rapporto di lavoro dalle possibili controversie legali, quindi prevale il buon senso o la pazienza di aspettare tempi migliori.
In quest’ottica, la giurisprudenza ha previsto la sospensione della prescrizione in presenza di un contratto di lavoro in essere. Tuttavia, la questione diventa molto delicata con la fine del contratto di lavoro per le mensilità legate allo stipendio, tredicesima, quattordicesima e TFR. Vediamo insieme quando il lavoratore perde i soldi della tredicesima e quattordicesima.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla prescrizione di un anno, fornendo precisazioni sulle disposizioni normative contenute nell’articolo 2955 del Codice Civile. Prima di esaminare le condizioni che determinano la prescrizione della tredicesima, è fondamentale esaminare le disposizioni normative presenti nell'articolo sopracitato, il quale afferma:
La Corte di Cassazione ha fornito precisazioni sul punto 2 dell’articolo 2955 del Codice Civile, nel quale emerge il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, con prescrizione di un anno".
Come spiegato da edotto.com, nell'ordinanza della Suprema Corte n. 19649 dell’11 luglio 2023, vengono delineate le condizioni che portano alle sole retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, non includendo nel presente diritto del prestatore di lavoro le somme, come ad esempio l’indennità sostitutiva delle ferie, che matura annualmente.
È importante notare che, per quanto riguarda la legittimità, gli importi dovuti a titolo di tredicesima e quattordicesima sono vincolati, in quanto retribuzioni erogate a periodi superiori al mese, alle disposizioni normative contenute nell’articolo 2956 del Codice Civile, ovvero alla prescrizione presuntiva di tre anni.
Come riportato nell’ordinanza della Suprema Corte, il credito al TFR e il diritto all’indennità sostitutiva del licenziamento sono vincolati alla prescrizione di cinque anni prevista nelle disposizioni normative dall’articolo 2948 n. 5 del Codice Civile, escludendo la prescrizione presuntiva.
Precisazioni sono state fornite in seguito a un giudizio instaurato da un lavoratore contro il rigetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare della società di lavoro, relativa al credito maturato nel contesto del rapporto di lavoro.
Il tribunale aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo senza tenere conto del fatto che la disposizione dell'art. 2955 c.c., come già specificato, non era applicabile alle richieste avanzate. Queste includevano le differenze relative alle tredicesime e quattordicesime mensilità, l'indennità per ferie non fruite, l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento e il trattamento di fine rapporto.
In una recente sentenza, la Cassazione ha fornito dettagli sui termini di prescrizione della tredicesima e quattordicesima. È importante notare che le problematiche legate ai vari aspetti correlate al rapporto di lavoro sono diverse. Esiste la concreta possibilità che il lavoratore riceva parte o nulla del pagamento della 13ma e 14ma, continuando a percepire gli altri stipendi. Le condizioni cambiano se il rapporto di lavoro viene interrotto.
La Corte ricorda che la presenza della "prescrizione presuntiva" di tre anni è soggetta alla prova contraria.
Da quando decorre il termine di prescrizione? Secondo la giurisprudenza, i termini di prescrizione iniziano nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quando si prescrivono i crediti dal lavoro? L'Istituto Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1959 del 30 settembre 2022, ha fornito indicazioni in merito al periodo di prescrizione dei crediti lavoro, fissando il termine in cinque anni.