25 Mar, 2024 - 11:26

Quando spetta l'ex bonus Renzi sulle pensioni nel 2024? Scopri se hai diritto al trattamento integrativo

Quando spetta l'ex bonus Renzi sulle pensioni nel 2024? Scopri se hai diritto al trattamento integrativo

L'ex bonus Renzi, oggi noto come trattamento integrativo o Bonus IRPEF, è destinato ai lavoratori dipendenti che rientrano in determinati livelli di reddito.

Questa agevolazione consiste in un assegno mensile di 100 euro, per un totale di 1.200 euro all'anno. È stata istituita dal decreto legge numero 3 del 2020 e successivamente convertita nella legge numero 21 del 2020. Di solito non è concessa ai pensionati, tranne che per coloro che, pur ricevendo una pensione, continuano a svolgere un'attività lavorativa, percependo un reddito da lavoro dipendente o simile.

Non è vi è infatti alcuna incompatibilità tra percepire una pensione e lavorare, salvo due eccezioni: il regime di Quota 41 per i lavoratori precoci (che consente di riprendere l'attività lavorativa quando si raggiungono i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria o l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia) e il regime di Quota 103 (che permette di lavorare dopo la pensione, ma con un reddito da lavoro autonomo occasionale non superiore a 5.000 euro lordi all'anno).

Quando spetta l'ex bonus Renzi sulle pensioni?

I pensionati che continuano a lavorare possono ricevere l'ex Bonus Renzi sul reddito da lavoro (non su quello pensionistico) solo se tale reddito supera i 8.500 euro (al di sotto di questo limite si è considerati non idonei), ma rimane inferiore a 15.000 euro all'anno.

I redditi provenienti da pensione non vengono presi in considerazione per determinare il reddito da dichiarare al fine di ottenere il trattamento integrativo.

Pensioni ed ex Bonus Renzi: quali redditi si considerano?

Conforme all'articolo 1, comma 1 del decreto legge numero 3 del 5 febbraio 2020, i redditi elencati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono considerati, tra cui:

  • le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
  • i compensi ricevuti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • le indennità e i compensi percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi svolti per conto di terzi, esclusi quelli destinati al datore di lavoro per clausola contrattuale o allo Stato per disposizione di legge;
  • le borse di studio o gli assegni, premi o sussidi per fini di studio o formazione professionale;
  • i compensi per attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed enti, così come per collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazioni a collegi e commissioni, e altre forme di collaborazione senza vincolo di subordinazione, ma continuative e con retribuzione periodica;
  • le prestazioni pensionistiche complementari.
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