L'ex bonus Renzi, oggi noto come trattamento integrativo o Bonus IRPEF, è destinato ai lavoratori dipendenti che rientrano in determinati livelli di reddito.
Questa agevolazione consiste in un assegno mensile di 100 euro, per un totale di 1.200 euro all'anno. È stata istituita dal decreto legge numero 3 del 2020 e successivamente convertita nella legge numero 21 del 2020. Di solito non è concessa ai pensionati, tranne che per coloro che, pur ricevendo una pensione, continuano a svolgere un'attività lavorativa, percependo un reddito da lavoro dipendente o simile.
Non è vi è infatti alcuna incompatibilità tra percepire una pensione e lavorare, salvo due eccezioni: il regime di Quota 41 per i lavoratori precoci (che consente di riprendere l'attività lavorativa quando si raggiungono i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria o l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia) e il regime di Quota 103 (che permette di lavorare dopo la pensione, ma con un reddito da lavoro autonomo occasionale non superiore a 5.000 euro lordi all'anno).
I pensionati che continuano a lavorare possono ricevere l'ex Bonus Renzi sul reddito da lavoro (non su quello pensionistico) solo se tale reddito supera i 8.500 euro (al di sotto di questo limite si è considerati non idonei), ma rimane inferiore a 15.000 euro all'anno.
I redditi provenienti da pensione non vengono presi in considerazione per determinare il reddito da dichiarare al fine di ottenere il trattamento integrativo.
Conforme all'articolo 1, comma 1 del decreto legge numero 3 del 5 febbraio 2020, i redditi elencati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono considerati, tra cui: