Il crowdfunding rappresenta una modalità innovativa di finanziamento che consente alle imprese, in particolare alle PMI innovative, di raccogliere fondi direttamente da un ampio numero di investitori tramite piattaforme online dedicate. Questa pratica si è notevolmente diffusa grazie all'evoluzione tecnologica e alla possibilità di raggiungere facilmente potenziali finanziatori interessati a supportare progetti imprenditoriali di varia natura.
Nel contesto normativo italiano, il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, insieme al Regolamento UE 2020/1503, definiscono il quadro regolamentare per le attività di crowdfunding, ponendo particolare attenzione agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari (ARF). Questi obblighi hanno lo scopo di garantire trasparenza e sicurezza nel mercato finanziario, tutelando sia gli investitori che le imprese coinvolte.
Il crowdfunding viene definito come un'attività di intermediazione che permette l'incontro tra domanda e offerta di finanziamenti attraverso piattaforme digitali. Questi servizi possono includere l'emissione di prestiti, la vendita di valori mobiliari, o la raccolta di fondi attraverso la vendita di quote di società veicolo. Gli attori principali in questo scenario sono i titolari di progetto che cercano finanziamenti, gli investitori che forniscono i capitali e le piattaforme di crowdfunding che facilitano questi incontri.
Una PMI innovativa iscritta al registro delle imprese si propone di operare come gestore di un portale di crowdfunding, avvalendosi anche dell'iscrizione all'albo delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) per ampliare le proprie capacità di raccolta capitali. La peculiarità di questa impresa risiede nella sua capacità di offrire, oltre al tradizionale crowdfunding, servizi complementari senza assumere rischi finanziari diretti o gestire i flussi di pagamento, che sono affidati a soggetti terzi autorizzati.
Quest'approccio innovativo solleva interrogativi specifici in merito agli obblighi di comunicazione all'ARF, specialmente per le operazioni di crowdfunding "sotto soglia", ovvero quelle in cui la raccolta di capitali per singolo progetto non supera i 5 milioni di euro.
L'analisi normativa si concentra sull'applicabilità dell'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605/1973, che stabilisce i criteri per la comunicazione all'ARF. In questo contesto, emerge chiaramente che le operazioni effettuate tramite servizi di crowdfunding "sotto soglia" non rientrano negli obblighi di comunicazione previsti per le attività finanziarie tradizionali.
La distinzione tra le attività svolte attraverso il portale di crowdfunding e quelle regolamentate dalla SIM è fondamentale per comprendere i limiti dell'obbligo di comunicazione. Le operazioni "sotto soglia" si caratterizzano per la loro indipendenza dalle tradizionali operazioni finanziarie "sopra soglia", garantendo così una maggiore flessibilità operativa alle PMI innovative.
In risposta all'interpello presentato dall'impresa in questione, l'Agenzia delle Entrate conferma l'interpretazione secondo cui le operazioni di crowdfunding "sotto soglia" non sono soggette agli obblighi di comunicazione ARF. Questa posizione riflette l'intento del legislatore di promuovere forme di finanziamento alternative, supportando l'innovazione e la crescita delle PMI nel rispetto della normativa vigente.
Una componente chiave della normativa sul crowdfunding è la soglia di esenzione di 5 milioni di euro. Offerte di finanziamento che non superano questa soglia annuale possono quindi godere di una semplificazione normativa, inclusa l'esonero da alcuni obblighi di comunicazione finanziaria previsti per altre forme di raccolta fondi. Questo limite è stato stabilito per equilibrare la necessità di proteggere gli investitori con l'intento di non soffocare le iniziative imprenditoriali con eccessivi oneri burocratici.
In conclusione, le operazioni "sotto soglia" sono quindi esentate da determinati requisiti di comunicazione, a condizione che le piattaforme di crowdfunding rispettino i criteri e le limitazioni operative previste dalla normativa.
L'esonero dagli obblighi ARF per le operazioni "sotto soglia" rappresenta un importante riconoscimento delle specificità del crowdfunding come strumento di finanziamento agile e accessibile, che non compromette le esigenze di trasparenza e sicurezza del mercato finanziario.