Debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e fermo amministrativo su autovetture e motocicli. È importante chiarire fin da subito che l’AdER non applica il fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati all'uso dei disabili.
Se per errore la procedura risultasse avviata, è possibile richiedere l’immediata cancellazione. Una spiegazione doverosa prima di chiarire i punti essenziali dell’applicazione del fermo amministrativo. Vediamo insieme quando scatta il fermo amministrativo su autovetture e motocicli.
Come detto, la Riscossione non applica il fermo amministrativo sui veicoli destinati al trasporto di persone diversamente abili. Il fermo amministrativo è una procedura avviata dall’Ente impositore in presenza di specifiche condizioni di seguito riportate:
In questi casi, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto di pagamento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione attiva la prassi per il recupero dei crediti. Il contribuente dispone di 30 giorni per sanare la propria posizione o rateizzare il debito contestato.
In assenza di interventi da parte del contribuente, l’Ente impositore procede all’avvio del fermo amministrativo. È importante notare che richiedendo il rateizzo delle somme dovute, viene sospeso il fermo amministrativo.
Tuttavia, non basta solo la prima rata per bloccare la procedura, ma occorre sanare l’intero debito con il fisco. Questo perché il provvedimento resta attivabile per il recupero del credito fino alla rottamazione dell’autovettura o del motociclo.
Come riportato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la disposizione normativa contenuta nell’articolo 86, comma 1, DPR n. 602/73, permette all’AdER di predisporre il provvedimento per l’avvio del blocco dei veicoli intestati al debitore attraverso l’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Tuttavia, l’Ente impositore prima di procedere con il blocco del veicolo intestato al debitore, notifica un atto di preavviso predisponendo la fase in cui il contribuente può sanare la posizione, richiedendo anche la dilazione del debito contestato.
Dopo un periodo di almeno 30 giorni a partire dalla data di notifica dell’atto di preavviso di fermo amministrativo, se il contribuente non ha regolarizzato la propria pendenza e non ha richiesto la rateizzazione o in assenza di altro provvedimento di blocco dell’azione di fermo, l’AdER procede all’iscrizione del fermo dell’autovettura o motociclo presso il PRA.
È importante notare che il fermo amministrativo resta in essere fino al completo esaurimento delle somme contestate al debitore, ovvero fino al momento del saldo dell’intero debito.
Se il debitore utilizza il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, rischia di incorrere in sanzioni abbastanza onerose.
In presenza di una richiesta di rateizzazione o di Rottamazione quater delle somme dovute, a seguito del pagamento della prima rata scatta la sospensione della procedura di fermo amministrativo.
Il contribuente che circola con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo rischia una sanzione pecuniaria che oscilla da 1.988,00 euro a 7.953,00 euro, con un aggravio di spese accessorie dovute per la revoca della patente e la confisca del veicolo. Il contribuente che ha subito un fermo amministrativo su autovettura o motociclo non può:
In quest’ultimo caso, è importante notare che l’acquirente può richiedere l’annullamento dell’atto di acquisto del veicolo.
Se il debitore ha pagato integralmente il debito contestato, l’AdER trasmette il provvedimento di sblocco del veicolo richiedendo la cancellazione al PRA. Se il debitore richiede lo sgravio del debito, il fermo amministrativo viene revocato d’ufficio.