Nel settore della ristorazione universitaria, la determinazione dell'aliquota IVA applicabile ai vari servizi di somministrazione di cibo e bevande è un tema di particolare importanza, tanto per le aziende che gestiscono tali servizi quanto per l'utenza finale. La questione centrale riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% sui servizi di somministrazione alimentare presso le università. Ecco qual è l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in merito.
Una società operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un contesto universitario, in seguito a un'aggiudicazione per la gestione del servizio di bar-tavola fredda e mensa universitaria, si trova a navigare in un contesto regolamentato da un capitolato d'appalto dettagliato. Questo documento stabilisce non solo le linee guida per la somministrazione ai vari utenti - studenti, docenti, dipendenti e utenza esterna - ma anche gli obblighi specifici del fornitore, come la garanzia di disponibilità dei prodotti minimi e l'esclusione di bevande superalcoliche.
L'operatore economico, nel suo ruolo di concessionario, è inoltre autorizzato ad avviare un servizio di somministrazione di piatti caldi aperto a tutti gli utenti, con tariffe stabilite dall'ateneo per gli studenti e pasti gratuiti finanziati direttamente dall'università. A completamento dell'offerta, il concessionario può erogare servizi aggiuntivi come catering o preparazione di rinfreschi su specifica richiesta dell'ateneo.
Il fulcro della discussione si concentra sull'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% all'intera gamma di somministrazioni effettuate. Il concessionario sostiene che questa aliquota ridotta dovrebbe essere applicabile a tutti i servizi forniti, fatta eccezione per le transazioni effettuate mediante buoni pasto, per i quali è già stata stabilita un'aliquota IVA al 10% in precedenti interventi dell'amministrazione fiscale.
L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% per i servizi di somministrazione di alimenti e bevande in ambito universitario rappresenta un vantaggio significativo sia per gli operatori economici che per l'utenza finale, contribuendo a rendere più accessibile la ristorazione universitaria. Tuttavia, la distinzione nell'applicazione dell'aliquota IVA, a seconda del metodo di pagamento - diretto o tramite buoni pasto - richiede una chiara comprensione delle normative e una gestione accurata delle transazioni.
L'interpretazione dell'applicabilità delle aliquote IVA nei servizi di somministrazione di alimenti e bevande in contesti specifici come le mense universitarie e i bar richiede un'attenta analisi della normativa vigente. La legislazione italiana, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e le successive interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, stabilisce criteri piuttosto chiari che influenzano sia i gestori dei servizi che gli utenti finali.
Le mense universitarie godono di un trattamento fiscale favorevole con un'aliquota IVA ridotta al 4%, equiparate alle mense aziendali e scolastiche di ogni ordine e grado. Tuttavia, quando si esamina il servizio di bar-tavola fredda fornito all'interno delle strutture universitarie, emerge una distinzione significativa. Sebbene sia fisicamente ubicato nell'ambito universitario, questo servizio non beneficia della stessa aliquota IVA agevolata applicabile alle mense universitarie. L'offerta di caffetteria, panini, tramezzini, e simili si posiziona in una categoria fiscale diversa, con un'aliquota IVA applicata del 10%.
Il servizio di mensa universitaria, ancora non attivato dal Concessionario al momento dell'interpello, rappresenta una tipologia di servizio chiaramente definita nei termini di prestazione. Offre pasti caldi a tutti gli utenti, inclusi studenti con tariffe agevolate, e si caratterizza per la fornitura di un menu vario che include opzioni vegetariane. La modalità di accesso al servizio, regolamentata dall'uso di un badge universitario, consente l'identificazione dell'utente e la determinazione della quota pasto a suo carico, con eccezioni previste per i pasti gratuiti finanziati direttamente dall'università.
Interessante è la nota relativa all'uso dei buoni pasto, per i quali viene applicata un'aliquota IVA del 10%. Questa disposizione sottolinea come l'operazione rilevante ai fini IVA sia quella tra la mensa e la società emittente i buoni pasto, piuttosto che tra la mensa e l'utente finale.