Il quadro normativo italiano offre diverse agevolazioni fiscali per stimolare gli investimenti nel Sud Italia, inclusi i crediti d'imposta Mezzogiorno e ZES (Zone Economiche Speciali). Queste misure sono progettate per incentivare lo sviluppo economico e industriale in aree specifiche del territorio nazionale, migliorando così l'attrattività di queste zone per nuovi investimenti.
Il credito d'imposta Mezzogiorno è una misura introdotta con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, specificamente pensata per sostenere le medie imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nelle regioni meridionali d'Italia. Questo beneficio fiscale consiste in un'agevolazione pari al 35% degli investimenti effettuati, mirando a potenziare la competitività delle imprese nelle aree meno sviluppate del paese.
Nel contesto specifico di un'impresa che ha già beneficiato di questa agevolazione per gli investimenti realizzati nel 2023, sorge la questione della cumulabilità con altre forme di incentivi fiscali, come il Credito d'imposta ZES.
Il credito d'imposta ZES, introdotto dal decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017 e successivamente convertito nella legge n. 123 del 3 agosto 2017, è stato ideato per promuovere ulteriormente gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, che includono specifiche aree del territorio nazionale predisposte per un'intensa attività economica e industriale. Questo credito è inteso a coprire una parte degli investimenti realizzati all'interno di queste aree.
Il quesito principale per le imprese come la Società menzionata è se sia possibile cumulare il Credito d'imposta Mezzogiorno con il Credito d'imposta ZES per gli stessi investimenti effettuati. La normativa prevede che tale cumulo è possibile, purché non si superino gli importi massimi di aiuto consentiti dalle normative europee di riferimento.
Le regole europee stabiliscono infatti chiari limiti sull'intensità e sull'importo degli aiuti di stato che possono essere concessi per specifici investimenti, al fine di mantenere un equo equilibrio competitivo tra i membri dell'UE. La cumulabilità dei crediti d'imposta italiani con altri aiuti de minimis o aiuti di stato è condizionata dal rispetto di questi limiti.
La Società in esame ha fatto riferimento al comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che chiarisce come i crediti d'imposta possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, a condizione che il cumulo non ecceda i massimi stabiliti. Questo aspetto è fondamentale per pianificare strategicamente gli investimenti e massimizzare i benefici fiscali senza contravvenire alle norme vigenti.
Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023, le imprese possono ottenere un credito d'imposta su una base di costo che varia in funzione della dimensione aziendale:
In merito al credito d’imposta ZES, questo si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2023, con un limite massimo di 100 milioni di euro per progetto. Le disposizioni applicabili a questi crediti sono estese anche agli acquisti di terreni e all'ampliamento di immobili strumentali.
La questione oggetto di interpello riguarda la possibilità di cumulare il Credito d'imposta Mezzogiorno con il Credito d'imposta ZES per i medesimi investimenti. La normativa stabilisce che tali crediti, pur essendo complementari sotto certi aspetti, non sono cumulabili in quanto si riferiscono allo stesso ambito di investimento.
La normativa vigente suggerisce che il Credito d'imposta ZES non rappresenta un beneficio aggiuntivo rispetto al Credito d'imposta Mezzogiorno, ma piuttosto una sua estensione o potenziamento, applicabile agli investimenti nelle ZES. Di conseguenza, per gli stessi costi di investimento, non è possibile fruire di entrambi i crediti simultaneamente.