Poco tempo fa, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una istanza di interpello relativa alla gestione dei parcheggi e alla tassazione IVA, rispondendo a un caso specifico che ha permesso di riepilogare la questione anche relativamente alle sanzioni e alle novità apportate dalla sentenza UE Apcoa Parking.
Una società denominata ALFA opera nel settore della gestione e del controllo dei parcheggi, utilizzando un innovativo sistema di scansione targhe. Attraverso la stipula di contratti con proprietari e gestori di parcheggi pubblici, ALFA assume la gestione dell'area di sosta, fornendo inoltre un servizio diretto agli utenti che parcheggiano. Questi contratti prevedono un periodo di sosta gratuita per l'utente, in genere tra 60 e 120 minuti.
Se l'utente supera il periodo di sosta gratuita previsto dal contratto, incappa in una violazione, che comporta una sanzione riscossa dalla società ALFA. Questo solleva la questione del trattamento fiscale di tali sanzioni: sono soggette a IVA o ne sono escluse?
La società ALFA ritiene che la sanzione non sia soggetta a IVA, essendo di natura risarcitoria e quindi esclusa ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 633/1972 (Decreto IVA). Tuttavia, la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 20 gennaio 2022 (Apcoa Parking) sembra concludere diversamente, giudicando tali sanzioni come spese di controllo per violazioni del periodo di sosta a pagamento.
La società ALFA sostiene che la sentenza UE Apcoa Parking non si applica al suo caso specifico, poiché riguarda situazioni diverse: spese di controllo per violazioni del periodo di sosta a pagamento. ALFA afferma che la sanzione da essa applicata all'utente non rappresenta una "tariffa maggiorata" per una prestazione di servizi, sottolineando la natura risarcitoria della sanzione.
Prima di vedere cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate, andiamo a riepilogare: la società ALFA, attiva nella gestione e controllo dei parcheggi, adotta un sistema digitale di scansione delle targhe, stipulando contratti sia con proprietari e gestori di parcheggi pubblici che con singoli utenti. Questo sistema offre un periodo di sosta gratuito, con il superamento di tale limite che comporta una sanzione per l'utente, riscossa dalla società.
La società ALFA richiede chiarimenti sul trattamento fiscale della sanzione, ritenendola di natura risarcitoria e quindi esente da IVA, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto IVA. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza Apcoa Parking del 20 gennaio 2022, invece, classifica tali sanzioni come spese di controllo, soggette a IVA come corrispettivo di una prestazione di servizi.
L'articolo 15 del Decreto IVA esclude dalla base imponibile somme dovute come interessi moratori o penalità per violazioni contrattuali. La risoluzione 64/E del 2004 chiarisce che tali somme non costituiscono corrispettivi di servizi, ma hanno natura risarcitoria. La sentenza Apcoa Parking distingue le spese di controllo come corrispettivi per il servizio di parcheggio, creando una possibile discordanza nell'interpretazione.
La fattispecie affrontata dalla società ALFA condivide aspetti simili a quelli trattati nella sentenza UE Apcoa Parking, in particolare la presenza di un periodo di sosta gratuita seguito da una sanzione fissa per violazioni temporali. La sentenza conclude che questa sanzione costituisce un corrispettivo per il servizio di parcheggio, qualificandola come prestazione di servizi a titolo oneroso e soggetta a IVA.
Alla luce di questa analisi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la sua decisione: la sanzione riscossa dalla società ALFA per violazioni contrattuali è considerata una spesa di controllo e rientra nella base imponibile IVA. Ciò è dovuto all’allineamento con la sentenza Apcoa Parking, che pone in evidenza la necessità di un'attenta gestione fiscale delle sanzioni nel settore dei parcheggi, riconoscendole come corrispettivi per servizi resi e, di conseguenza, soggette a tassazione, contrariamente a quanto inizialmente previsto dalla società.