Nel contesto fiscale italiano, le normative relative all'IVA sui prodotti energetici immessi in consumo da un deposito fiscale rappresentano un tema di grande rilevanza per le aziende del settore energetico. Queste norme sono delineate principalmente nell'articolo 1, commi da 937 a 943-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le imprese, specialmente quelle che operano nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti, come il gasolio per autotrazione, devono navigare attraverso una serie di procedimenti fiscali complessi per garantire la corretta applicazione e gestione dell'IVA, nonché l’emissione dell’autofattura e del credito d’imposta. A fornire i necessari chiarimenti ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, con una Risposta a una istanza di interpello.
Nell’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, un'azienda, denominata in questo contesto "ALFA", si occupa di acquistare gasolio per autotrazione da un fornitore chiamato "BETA". L'acquisto di tali prodotti energetici avviene senza l'addebito dell'IVA poiché il gasolio viene immesso in un deposito fiscale regolato dai commi 937-943 della Legge di Bilancio 2018. La peculiarità di questo processo risiede nel fatto che l'IVA non viene addebitata al momento dell'acquisto, ma deve essere gestita successivamente attraverso meccanismi specifici.
Una volta che il prodotto è pronto per essere estratto e venduto, ALFA effettua un versamento cumulativo dell'IVA stimata, basata sulla quantità di prodotto che prevede di estrarre dal deposito. Questo versamento viene realizzato utilizzando il modello F24 ELIDE con il codice tributo 6044. Dopo il pagamento dell'imposta, i prodotti vengono estratti dal deposito e venduti ai clienti finali, con l'addebito dell'IVA applicabile.
Il processo di gestione dell'IVA non si conclude con il solo pagamento. L'istante, ossia ALFA, deve poi procedere con l'emissione di un'autofattura al momento dell'estrazione del gasolio dal deposito fiscale. Questa procedura è necessaria per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, come prescritto dall'articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993, che regola le estrazioni di beni da depositi IVA. L'autofattura deve essere annotata nel registro degli acquisti, insieme agli estremi del versamento dell'imposta effettuato dal depositario. Questo permette di documentare l'operazione in maniera trasparente e conforme alle normative vigenti.
Verso la fine dell'anno fiscale, ALFA si trova spesso in una situazione in cui l'IVA versata mediante il codice tributo 6044 supera l'IVA effettivamente applicabile sulle estrazioni realizzate. Questo genera un credito d'imposta, il quale emerge dalla differenza tra l'IVA anticipata e quella effettivamente dovuta per le vendite dei prodotti estratti. L'azienda deve quindi indicare questo credito nel rigo VL30 campo 3 del modello di dichiarazione annuale, per riportare il credito all'anno successivo, in assenza di istruzioni specifiche su come esporlo.
Abbiamo visto che le imprese energetiche, specialmente quelle che trattano carburanti immessi in consumo da depositi fiscali, agiscono in un regime che è dettagliatamente regolato dagli articoli 937 a 943-bis della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. Le aziende impegnate nel commercio di carburanti, come il gasolio per autotrazione, si trovano a dover navigare tra complesse procedure fiscali per assicurare la corretta applicazione e gestione dell'IVA.
Nell’istanza che abbiamo esaminato, il complesso processo di gestione dell'IVA non si limita al versamento iniziale. ALFA deve anche emettere un'autofattura al momento dell'estrazione del carburante per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo passaggio è fondamentale ed è disciplinato dall'articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993, che riguarda le estrazioni da depositi IVA. L'autofattura deve essere registrata nel libro degli acquisti, assieme ai dettagli del versamento dell'IVA effettuato dal depositario, per garantire la trasparenza e la conformità alle norme fiscali.