La circolare INPS 61/2024 stabilisce i salari medi, convenzionali e le retribuzioni per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. Queste cifre sono calcolate sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il 2023 e seguono le linee guida dell'INPS per le varie categorie di lavoratori interessati. Andiamo a vedere cosa dice nel dettaglio la circolare Inps n. 61/2024 sul calcolo della indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.
Per il 2024, l'INPS ha comunicato gli importi giornalieri utilizzati per determinare le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. Ecco una panoramica dettagliata per ciascuna categoria.
Per i soci lavoratori di società ed enti cooperativi, le indennità saranno basate sulla retribuzione del mese precedente, rispettando il minimo giornaliero legale fissato per il 2024 a 56,87 euro.
Il salario minimo giornaliero per i lavoratori agricoli a tempo determinato è di 50,59 euro, secondo il messaggio n. 29676/2007, che rimane in vigore per il 2024.
Le retribuzioni medie per le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per questa categoria saranno le stesse del 2023, fino a quando non verranno comunicati i salari definitivi per il 2024. Nel frattempo, il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2023, pari a 61,98 euro, verrà temporaneamente utilizzato per determinare le prestazioni di maternità/paternità nel 2024.
Per i lavoratori italiani in Paesi extra-UE senza accordi di sicurezza sociale, le retribuzioni convenzionali fissate per il 2024 sono riportate nel decreto del 6 marzo 2024. Queste serviranno anche come base per determinare le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi (cfr. la circolare n. 49/2024).
L'indennità per congedo di maternità/paternità per i lavoratori domestici nel 2024 sarà determinata usando queste retribuzioni orarie convenzionali:
Gli importi giornalieri per le prestazioni di maternità/paternità per i lavoratori autonomi sono:
Il reddito massimo per ottenere i 3 mesi aggiuntivi di indennità di maternità/paternità nel 2024 è di 8.972,04 euro, in base alla variazione dell'indice ISTAT.
Per il 2024, i lavoratori iscritti alla Gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vedono definiti i contributi da versare in relazione ai benefici per maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera. Le aliquote contributive per i vari soggetti, in base alle tipologie, sono state aggiornate:
Il massimale di reddito previsto dalla legge n. 335/1995 è di 119.650 €, mentre il limite di reddito per malattia e degenza ospedaliera è di 79.464 €, in conformità con le variazioni dei massimali contributivi del 2024.
Le indennità per malattia e degenza ospedaliera si calcolano in percentuale sul massimale contributivo diviso per 365, che per il 2024 è di 327,81 €. Le percentuali variano in base alle mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti:
L’assegno di maternità di base (assegno dei Comuni) è pari a 404,17 € mensili, per un totale di 2.020,85 €. Il limite dell'ISEE per beneficiarne è fissato a 20.221,13 €.
L’assegno per lavori atipici e discontinui, anche noto come assegno di maternità dello Stato, è di 2.488,14 €, valido per le nascite nel 2024 o adozioni e affidamenti preadottivi dello stesso anno.
L'indennità per congedo parentale del 30% spetta ai genitori con reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico, stabilito a 19.454,83 € nel 2024.
Per il 2024, i limiti massimi dell’indennità economica per i familiari di disabili sono determinati dalla rivalutazione ISTAT del 5,4%, con un tetto massimo annuo di 56.585,73 €. Gli importi massimi dell’indennità annuale e giornaliera sono:
I valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile, calcolati con l’aliquota del 33%, sono: