Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, regolato dall'articolo 1, commi 1051-1063, della legge 178 del 2020, rappresenta una significativa opportunità per le imprese italiane. Tuttavia, la normativa prevede specifici requisiti per la concessione del beneficio, tra cui il fondamentale requisito della "novità" del bene. In questo articolo andremo a esaminare un caso concreto proposto e interpretato dall’Agenzia delle Entrate per chiarire come il requisito della novità venga applicato nel contesto dell'acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio.
La società denominata ALFA S.P.A., operante nel settore del trattamento superficiale di materiali e impianti, ha presentato un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate. L'azienda ha stipulato un contratto di noleggio con l'opzione di acquisto di un impianto, desiderando sapere se l'acquisto post-noleggio soddisfi il requisito della novità per ottenere il credito d'imposta 4.0.
Il contratto di noleggio stipulato tra ALFA S.P.A. e il fornitore BETA prevede un periodo di noleggio di 18 mesi, rinnovabile automaticamente per altri 3 mesi. Durante questo periodo, l'impianto è stato utilizzato esclusivamente da ALFA S.P.A. La struttura dei pagamenti comprende un maxi canone iniziale e canoni mensili modulati nel tempo. Al termine del noleggio, è prevista una opzione di acquisto con il prezzo predefinito.
ALFA S.P.A. ritiene che l'acquisto dell'impianto, anche se avvenuto dopo un periodo di noleggio, debba essere considerato nuovo ai fini del Credito d'Imposta 4.0. L'azienda argomenta che:
L'Agenzia delle Entrate ha già trattato casi simili, come nella risposta all'interpello n. 63 del 3 febbraio 2022, dove un bene in comodato d'uso è stato considerato nuovo al momento dell'acquisto. In quel caso, il bene era stato utilizzato esclusivamente dallo stesso soggetto fino all'acquisto, analogamente a quanto avvenuto per ALFA S.P.A. Questo precedente potrebbe supportare la tesi dell'azienda.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti esaminato la richiesta di ALFA S.P.A. riguardante il riconoscimento del Credito d'Imposta 4.0 per un impianto acquistato dopo un periodo di noleggio. Il parere si basa sulle informazioni fornite nell'istanza, assumendo la loro veridicità e completezza, senza verificare i requisiti tecnici previsti dall'Allegato A della legge 232 del 2016.
L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per beneficiare del Credito d'Imposta 4.0, il bene deve essere nuovo al momento dell'investimento. Un bene è considerato nuovo quando non è mai stato utilizzato prima dell'acquisto. La normativa è chiara nel distinguere tra beni nuovi e usati per prevenire l'ottenimento indebito di benefici fiscali.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1051-1063, legge n. 178 del 2020) ha prorogato e modificato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Questi incentivi fiscali sostituiscono le precedenti agevolazioni note come "super ammortamento" e "iper ammortamento", ridefinendo il Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico e dimensione. Sono inclusi anche i soggetti non residenti con stabili organizzazioni in Italia. I beneficiari devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia a partire dal 16 novembre 2020. Le condizioni e le misure del credito variano in base alle diverse tipologie di beni agevolabili.
La circolare n. 9/E del 2021 fornisce chiarimenti sulla disciplina del Credito d'Imposta 4.0. Essa estende, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti con la circolare n. 4/E del 2017, redatta congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa circolare ha precisato che i beneficiari dell'iper ammortamento sono i proprietari o i locatari finanziari, escludendo i beni utilizzati in base a contratti di locazione operativa o noleggio. In tali casi, il beneficio può spettare al soggetto locatore o noleggiante.
L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il credito d'imposta spetta per investimenti in beni strumentali nuovi, escludendo quelli già utilizzati a qualunque titolo. La questione posta da ALFA S.P.A. riguarda la possibilità di riconoscere il credito d'imposta per l'acquisto di un bene utilizzato precedentemente in base a un contratto di noleggio.
Il caso in esame non è assimilabile a quello trattato nella risposta all'interpello n. 63 del 2022, relativo a un comodato d'uso gratuito di breve durata. In quel contesto, il periodo di comodato era considerato un periodo di prova, permettendo al beneficiario di ottenere il credito d'imposta all'acquisto del bene. Tuttavia, nel caso di ALFA S.P.A., il bene è stato utilizzato in base a un contratto di noleggio oneroso, di durata maggiore e senza clausola di riscatto predefinita, il che esclude la possibilità di considerarlo un bene nuovo al momento dell'acquisto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che ALFA S.P.A. non può beneficiare del Credito d'Imposta 4.0 per l'acquisto dell'impianto. Il contratto di noleggio, di durata non breve e con condizioni onerose, non può essere assimilato a un periodo di prova. Di conseguenza, l'impianto deve essere considerato come un bene già utilizzato, mancando il requisito della novità richiesto per l'agevolazione fiscale.