La recente risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 113/2024 ha chiarito importanti aspetti riguardanti la compensazione del canone di concessione per gli apparecchi di gioco lecito. In questo articolo, riprendendo il parere dell’AdE in merito a una specifica istanza di interpello, analizzeremo nel dettaglio le disposizioni normative e le interpretazioni che regolano questa materia, fornendo una guida completa per i concessionari interessati.
La società istante, denominata ALFA nell’istanza, opera come concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), gestendo la rete telematica degli apparecchi di divertimento e intrattenimento, tra cui AWP (Amusement with Prize) e VLT (Video Lottery Terminal). La concessione prevede il versamento allo Stato di un importo pari allo 0,8% delle somme giocate, suddiviso in 0,3% come canone di concessione e 0,5% come deposito cauzionale. Tali importi sono versati tramite il modello F24/Accise sul conto 20050 presso la Tesoreria centrale dello Stato di Roma, in conformità con le disposizioni del decreto del Direttore Generale di AAMS Prot. n. 23668/Giochi/ADI del 4 luglio 2007.
L'istante ha manifestato l'intenzione di acquisire crediti d'imposta maturati da terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020. La questione centrale è se l'intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate possa essere compensato con tali crediti d'imposta secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.
ALFA ritiene che, in base all'articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 241/1997, sia possibile compensare l'intero importo dello 0,8% tramite il modello F24. Questo perché la somma dovuta allo Stato è indicata come pagabile tramite F24, rispettando così la condizione per l'utilizzo del meccanismo di versamento unificato.
La convenzione di concessione stabilisce che lo 0,8% è un versamento destinato al bilancio dello Stato, configurandosi come entrata extratributaria. Anche se questa somma è destinata a essere restituita ai concessionari per incentivare il miglioramento della rete telematica, la sua natura di entrata statale non cambia.
Qualora l'Agenzia delle Entrate non condivida l'interpretazione che consente la compensazione dell'intero 0,8%, ALFA propone che almeno la parte relativa al canone di concessione, pari allo 0,3%, possa essere compensata. Questo perché il canone di concessione rappresenta chiaramente un'entrata della Pubblica Amministrazione, rientrando così nelle "altre entrate" che possono essere oggetto di compensazione.
L'Agenzia delle Entrate ha esaminato la richiesta di ALFA, considerando le normative applicabili e l'interpretazione prospettata. In base alle disposizioni vigenti, l'Agenzia ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta per compensare il canone di concessione. Tuttavia, la compensazione è limitata alla quota del 0,3% del canone di concessione, escludendo il restante 0,5% del deposito cauzionale.
Questa interpretazione ha rilevanti implicazioni per i concessionari di apparecchi di gioco. La possibilità di utilizzare crediti d'imposta per il pagamento del canone di concessione offre infatti un'opportunità significativa per ottimizzare la gestione finanziaria.
Per avvalersi della compensazione, i concessionari devono seguire precise procedure operative. È necessario stipulare contratti di cessione dei crediti d'imposta con soggetti terzi e procedere al versamento tramite modello F24/Accise, indicando correttamente i codici tributo previsti.
Il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 luglio 2007 ha istituito il codice tributo "5185" per questo scopo. La convenzione di concessione, stipulata con l'ADM, specifica che il versamento deve essere effettuato periodicamente, seguendo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
L'Agenzia delle Entrate mantiene il potere di controllo sulla legittimità delle operazioni di compensazione. Recenti disposizioni normative hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti derivanti da interventi agevolati, pertanto è essenziale che i concessionari si assicurino che tutte le operazioni siano conformi alle nuove regolamentazioni. La risposta all'interpello n. 113/2024 evidenzia che, mentre la compensazione è possibile, ogni transazione sarà soggetta a verifica da parte degli organi competenti.