L'esigibilità dell'IVA per le operazioni antecedenti il fallimento aziendale rappresenta un tema complesso e delicato. Il parere n. 127/2024 dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni dettagliate su come gestire tali situazioni e compilare correttamente la dichiarazione annuale IVA, specialmente per le aziende che continuano ad operare durante la procedura concorsuale. Andiamo a vedere come ha risposto l’Agenzia delle Entrate a una istanza di interpello che ha come oggetto l’esigibilità dell’IVA per operazioni precedenti il fallimento aziendale.
L'articolo 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, insieme all'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce le linee guida per la gestione dell'IVA in caso di fallimento aziendale. Queste norme sono cruciali per assicurare che le operazioni fiscali siano correttamente registrate e che l'IVA sia correttamente esigibile.
La società ALFA, dichiarata fallita nel 2023, ha continuato a operare nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas per evitare interruzioni di servizio. Il curatore fallimentare ha richiesto il pagamento delle partite non fatturate sia per il periodo ante fallimento che per quello post fallimento.
Un problema significativo emerso riguarda la ripartizione dei consumi tra il periodo ante e post fallimento. Spesso, le fatture ricevute non indicano chiaramente la suddivisione dei consumi, riportando solo un intervallo cronologico che copre entrambi i periodi.
ALFA ha quindi chiesto chiarimenti su due punti principali:
L'istante ha proposto di registrare le fatture passive alla data di ricezione e quelle attive alla data di emissione, considerando l'impossibilità di determinare esattamente il periodo di competenza delle fatture ricevute e correlate.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando il precedente interpello n. 230 del 2021, ha chiarito che l'evento generatore del debito IVA si verifica prima dell'apertura della procedura concorsuale, indipendentemente dal momento in cui l'IVA diventa esigibile. Pertanto, il credito non può essere considerato prededucibile, ma deve partecipare alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.
In assenza di una specifica modulistica per segregare il debito IVA riferito al fallito, l'Agenzia delle Entrate suggerisce di presentare la dichiarazione annuale IVA utilizzando due moduli:
Per ripartire correttamente i consumi di energia elettrica e gas, in mancanza di contatori specifici, si consiglia di utilizzare il criterio del pro rata temporis su base giornaliera. Questo metodo permette di suddividere equamente i consumi tra i periodi ante e post fallimento.
Se la dichiarazione IVA per il 2023 è già stata presentata senza seguire questi criteri, è necessario sostituirla o integrarla tempestivamente per evitare errori nella liquidazione dell'imposta. Inoltre, è obbligatorio per la curatela trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento.
La gestione dell'IVA in caso di fallimento richiede pertanto attenzione e precisione. Seguire le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate è fondamentale per garantire la corretta esigibilità dell'imposta e una compilazione accurata della dichiarazione annuale IVA. Adottare il criterio del pro rata temporis e utilizzare i moduli corretti per separare le operazioni ante e post fallimento sono passi importanti per una gestione fiscale conforme e trasparente.