Come funziona la tassazione degli emolumenti pensionistici svizzeri erogati dalle gestioni previdenziali in Italia, specificamente AVS (primo pilastro) e LPP (secondo pilastro). Un cittadino italiano residente in Svizzera e prossimo residente fiscale in Italia, intende capire come queste somme saranno tassate nel nostro Paese e ha quindi presentato un interpello a cui l’Agenzia delle Entrate ha prontamente risposto.
Il Signor X è un cittadino italiano iscritto all'AIRE e residente in Svizzera fino all'anno Y, ma con l'intenzione di trasferirsi in Italia nel corso dell'anno Y+1. Dopo aver lavorato in Svizzera e versato i contributi ai sistemi previdenziali AVS e LPP, il Signor X si troverà a percepire emolumenti da queste gestioni. In particolare, ha richiesto informazioni sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 76 della Legge 413/91, così come modificate da normative successive, per la tassazione in Italia di queste somme.
Gli emolumenti pensionistici del primo pilastro (AVS) sono esigibili al raggiungimento dei 65 anni di età, con possibilità di pensionamento anticipato. Le somme della gestione LPP possono essere riscattate a partire dai 58 anni fino ai 70 anni. Il Signor X ha terminato il proprio rapporto di lavoro in Svizzera e ha trasferito le somme LPP su due conti di libero passaggio per mitigare il rischio di investimento.
Il Signor X, residente fiscale in Italia dall'anno Y+1, riscuoterà una rendita mensile dall'AVS e, a partire dall'anno Y+2, riceverà una somma una tantum pari al 50% degli emolumenti LPP, mentre il restante 50% sarà erogato negli anni successivi. Gli intermediari elvetici applicheranno la ritenuta alla fonte su questi emolumenti, che il contribuente richiederà di rimborsare dopo aver assolto l'imposta italiana.
L'articolo 76 della Legge 413/91 prevede una tassazione agevolata del 5% per le somme erogate dalle gestioni previdenziali svizzere del primo e secondo pilastro. Il Signor X chiede se questa tassazione possa essere applicata all'intero ammontare delle somme, inclusa la parte sovra obbligatoria e i contributi volontari versati alla gestione LPP.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i residenti fiscali in Italia, il reddito complessivo è soggetto a tassazione, inclusi i redditi di lavoro dipendente e le pensioni. Tuttavia, per le somme erogate dalle gestioni previdenziali svizzere, è prevista un'agevolazione fiscale. Gli emolumenti AVS saranno tassati al 5% se percepiti sotto forma di rendita mensile, mentre le somme LPP, erogate sotto forma di capitale, beneficeranno della stessa aliquota ridotta.
Il Signor X dovrà quindi versare l'imposta sostitutiva del 5% utilizzando il Modello F24, con il codice tributo "1242". Le somme devono essere indicate nel Quadro RM del Modello di dichiarazione dei Redditi PF, riportando la causale residuale (I) e il Codice della Svizzera (071). Dopo aver pagato l'imposta, il contribuente può richiedere il rimborso della ritenuta alla fonte trattenuta dagli intermediari elvetici.
Per ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte applicata dagli intermediari svizzeri, il Signor X dovrà presentare la documentazione attestante il pagamento dell'imposta sostitutiva in Italia. Questa documentazione è fondamentale per dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e per richiedere il rimborso delle somme trattenute alla fonte.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile deve essere determinata al momento della corresponsione in Italia. Le somme erogate dall'AVS e dalla LPP, non tassate da un intermediario finanziario italiano, devono essere indicate in dichiarazione dal contribuente. Il Signor X dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa, riportando l'importo lordo delle somme effettivamente incassate.