La recente risposta n. 131/2024 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA applicabile ai contributi pubblici erogati da un ente ai beneficiari, sotto forma di servizi, attraverso i soggetti attuatori. Questa comunicazione diffusa dall’AdE analizza nel dettaglio il contesto normativo e le implicazioni pratiche di tali contributi, sia che coprano parzialmente che totalmente i costi dei servizi erogati.
L'ente pubblico coinvolto ha illustrato che il programma si inserisce nell'ambito della Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo programma mira a rafforzare il sistema di trasferimento tecnologico in Italia, promuovendo l'erogazione di servizi tecnologici avanzati e innovativi. Le risorse destinate al finanziamento sono gestite dall'ente stesso in conformità con il decreto ministeriale specifico, rispettando la normativa italiana e i regolamenti UE pertinenti.
Il decreto ministeriale in questione definisce chiaramente le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei soggetti beneficiari. Il programma prevede un insieme integrato di interventi, inclusa l'erogazione di servizi di innovazione, come delineato negli articoli del regolamento UE di riferimento.
L'obiettivo del programma è raggiunto attraverso il coinvolgimento di Soggetti Attuatori, ovvero Centri costituiti secondo il modello del partenariato pubblico-privato. Questi centri devono includere almeno un organismo di ricerca e sono responsabili dell'erogazione dei servizi agevolati. Il finanziamento delle attività erogate dai centri è configurato come "aiuto di Stato" ai sensi della normativa europea.
Secondo il decreto, se il finanziamento non copre il 100% del costo del servizio, la quota non coperta è a carico del beneficiario. Le intensità dell'aiuto di Stato ammissibili per ciascun servizio sono definite nell'allegato del decreto. Entro termini specifici, tutte le attività finanziate devono essere concluse e rendicontate dal Soggetto Attuatore all'ente pubblico, seguendo le modalità indicate nella Convenzione di sovvenzione.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di trattamento IVA per i servizi erogati con contributi pubblici. Secondo l'ente pubblico, i contributi erogati ai Soggetti Attuatori sono esclusi dall'IVA poiché non configurano un rapporto sinallagmatico. Questi contributi non rappresenterebbero il corrispettivo per una prestazione di servizi, ma piuttosto un ristoro dei costi sostenuti per attività di interesse generale.
L'ente pubblico ha delineato quindi due principali scenari per il trattamento IVA:
Per determinare il corretto trattamento fiscale dei contributi pubblici, è essenziale verificare i presupposti impositivi per l'applicazione dell'IVA secondo l'articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, concentrandosi in particolare sul presupposto oggettivo. Gli articoli 2 e 3 del suddetto decreto specificano che costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere e che costituiscono prestazioni di servizi quelle prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
La direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, interpretata dalla Corte di Giustizia UE, ha stabilito che una prestazione di servizi può essere considerata a titolo oneroso solo se esiste un nesso diretto tra la prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito. Questo nesso esiste quando tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di prestazioni reciproche e il compenso ricevuto rappresenta il controvalore effettivo del servizio prestato.
Secondo la normativa e la giurisprudenza europea, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere. Questo accade quando esiste un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In tal caso, il contributo è considerato corrispettivo di servizi. Di contro, se il soggetto che riceve il contributo non è obbligato a dare, fare o permettere alcunché in controprestazione, il contributo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA.
I contributi a fondo perduto, che sono quelli erogati senza che vi sia alcun legame con prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono soggetti a IVA. Questo principio è ribadito nella risoluzione del 24 aprile 2001, n. 54/E. La circolare del 22 novembre 2013, n. 34/E, ha fornito ulteriori chiarimenti per il corretto inquadramento ai fini IVA delle somme erogate da soggetti pubblici, individuando i criteri utili per la loro qualificazione.
Nel caso in esame, le somme erogate dall'ente pubblico al soggetto attuatore sono definite come "aiuti di Stato" dal decreto ministeriale. Questi contributi sono destinati a beneficiari specifici per l'erogazione di servizi. Pertanto, tali somme non hanno le caratteristiche di corrispettivi, ma sono veri e propri contributi esclusi dall'IVA. Il soggetto attuatore agisce come mero tramite tra l'ente pubblico e i beneficiari effettivi degli aiuti.
Il soggetto attuatore deve gestire e rendicontare le somme ricevute, fornendo giustificativi di spesa e documentazione probatoria delle attività svolte. Le risorse PNRR saranno erogate in base alla spesa giudicata ammissibile. La prestazione di servizi resa dal soggetto attuatore non realizza il presupposto oggettivo d'imposta fino a concorrenza dell'importo costituente aiuto di Stato.
Il finanziamento erogato dall'ente pubblico al soggetto attuatore, qualificato come "aiuto di Stato", non è soggetto a IVA. Questo principio si applica sia nel rapporto tra l'ente pubblico e il soggetto attuatore, sia tra quest'ultimo e i beneficiari finali, poiché non vi è un corrispettivo per le prestazioni di servizi.