Il Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), offre una detrazione fiscale del 110% per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Tuttavia, l’accesso a queste agevolazioni per enti ecclesiastici richiede il rispetto di specifiche condizioni. Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti per tali enti ecclesiastici, in particolare per quelli iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il Decreto Rilancio disciplina la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi finalizzati all’efficienza energetica, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi sono indicati nei commi da 1 a 8 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei seguenti commi 9 e 10. Le ONLUS, ODV e APS iscritte ai rispettivi registri possono avvalersi del Superbonus anche se hanno acquisito la qualifica di ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Per poter usufruire del Superbonus, un ente ecclesiastico deve essere iscritto al RUNTS. La cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS a seguito dell'iscrizione al RUNTS non comporta la perdita della possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio. Tuttavia, un ente che non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS non può accedere al Superbonus, in quanto non rientra tra i soggetti tassativamente elencati nel comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020.
I beneficiari del Superbonus includono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali o delle province autonome. La circolare n. 23/E del 2022 ha chiarito che questi enti possono continuare a beneficiare del Superbonus anche se acquisiscono la qualifica di enti del terzo settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Un ente ecclesiastico, costituito nel 1961 e operante in ambito socio-sanitario, intende effettuare interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici su immobili di sua proprietà. Nonostante i requisiti oggettivi e soggettivi fossero soddisfatti dal 1998, l'ente non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, ora sostituita dal RUNTS. L'ente si domanda se, iscrivendosi al RUNTS prima dell'avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, possa usufruire del Superbonus.
L'ente ecclesiastico prevede di iscriversi al RUNTS prima dell'inizio dei lavori o prima di sostenere le relative spese. L'interrogativo riguarda la possibilità di essere considerato tra i beneficiari del Superbonus, sebbene l'iscrizione al RUNTS avvenga dopo il 16 febbraio 2023, ma con requisiti soddisfatti precedentemente.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 119 del Decreto Rilancio disciplina le detrazioni per specifici interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. Queste disposizioni si affiancano a quelle per ecobonus e sismabonus, regolamentati rispettivamente dagli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013. La detrazione del Superbonus si applica a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri.
L'iscrizione al RUNTS è costitutiva del diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore (ETS). Per le ONLUS, l'iscrizione all'Anagrafe aveva effetto costitutivo del diritto a tali agevolazioni, come previsto dal D.M. 266/2003. Lo stesso vale per le ODV e le APS, la cui iscrizione nei rispettivi registri è condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali.
Gli enti ecclesiastici possono acquisire la qualifica di ONLUS e accedere al regime tributario relativo solo se operano nei settori previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e rispettano specifici requisiti contabili. Tuttavia, l’ente ecclesiastico in questione non ha mai richiesto l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, e quindi non ha mai acquisito tale qualifica.
L'ente ecclesiastico in questione, pur possedendo i requisiti per l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, non ha mai avanzato tale richiesta. In base alla normativa e alla prassi delineata, l'ente non ha mai acquisito la qualifica di ONLUS. Pertanto, non rientrando tra i soggetti tassativamente elencati nel comma 9 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, non può accedere al Superbonus.
La tassativa elencazione dei beneficiari nel comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 esclude gli enti del terzo settore che non sono iscritti all'Anagrafe delle ONLUS.