Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2199 dell'11 giugno 2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro interessati per ciò che concerne quelle che sono le modalità di assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi contributivi, nonché in merito alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori dipendenti distaccati all'interno del flusso Uniemens.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell'Istituto stesso attraverso la pubblicazione della recente circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante "Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024".
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione all'interno del proprio sito web ufficiale della sopra citata circolare n. 52 del 27 marzo 2024, l'INPS ha illustrato quanto è stato definito dalla suddetta legge n. 97 del 2015 per quanto riguarda l'Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e il Giappone che è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009 e che è entrato in vigore a partire dallo scorso 1° aprile 2024.
Con la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di fornire ai datori di lavoro interessati le istruzioni che sono necessarie in merito a:
A tal proposito, in particolare, per i lavoratori distaccati dall'Italia in Giappone la posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione "4Z", mentre in caso di esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla ex Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) la posizione contributiva in questione deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione "1C".
Per i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia, invece: