La riforma delle sanzioni tributarie introdotta con il Decreto Legislativo n. 87/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024, rappresenta un importante cambiamento nel sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale in Italia. In vigore dal 29 giugno 2024, questo decreto attua le disposizioni previste dalla legge delega n. 111/2023. Ecco quali sono le principali novità e le implicazioni per contribuenti e aziende.
Andiamo a vedere quali sono le principali novità della riforma delle sanzioni tributarie entrata in vigore pochi giorni fa.
La riforma prevede modifiche significative ai decreti legislativi nn. 74/2000, 471 e 472 del 1997. L'obiettivo è rendere il sistema sanzionatorio più proporzionato e meno repressivo, armonizzandolo con i livelli di altri Stati europei. Le principali modifiche includono una riduzione delle sanzioni per le dichiarazioni infedeli e omessi versamenti, nonché un rafforzamento del ravvedimento operoso.
Il Decreto Legislativo n. 87/2024 riduce le sanzioni per le dichiarazioni infedeli, abbassandole dal 90%-180% al 70% della maggiore imposta dovuta. Inoltre, è stata eliminata la maggiorazione di un terzo per i redditi prodotti all'estero. Queste modifiche hanno come obiettivo quello di rendere le sanzioni più eque e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni.
La riforma introduce nuove cause di non punibilità per alcune violazioni tributarie. Ad esempio, in caso di incertezza interpretativa, il contribuente che accetti le indicazioni del Fisco e presenti una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi non sarà punibile. Questa misura vuole incentivare la collaborazione tra contribuenti e autorità fiscali.
Le sanzioni comminate per reddito dichiarato più basso rispetto a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta sono state ridotte. La sanzione amministrativa è ora del 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro. In precedenza, le sanzioni variavano dal 90% al 180%. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è stata ridotta al 120%.
Per gli omessi versamenti, la sanzione è stata ridotta dal 30% al 25% dell'imposta dovuta. Le indebite compensazioni di crediti inesistenti saranno sanzionate in misura fissa del 70%, anziché dal 100% al 200%. Queste modifiche puntano a rendere il sistema sanzionatorio più giusto e meno punitivo.
Il decreto introduce la definizione di "crediti non spettanti", che sono quelli che, pur soddisfacendo i requisiti soggettivi e oggettivi, si basano su fatti non rientranti nella normativa specifica. Sono esclusi da tale definizione i crediti mancanti di adempimenti amministrativi strumentali.
I crediti inesistenti sono quelli privi dei requisiti necessari o basati su rappresentazioni fraudolente, come documenti falsi o simulazioni.
Il decreto prevede che, nei casi di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000) e dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 250 mila euro (articolo 10-ter), la pena della reclusione da sei mesi a due anni si applica se il debito non è in corso di estinzione tramite pagamenti rateali.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, se il debito residuo supera rispettivamente i 50 mila o 75 mila euro, si applicano le stesse pene.
Il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca nei reati tributari non può essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti. Fa eccezione il caso in cui vi sia un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
Le nuove disposizioni prevedono che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale), il giudice debba considerare l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia, l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo e la situazione di crisi.
I reati citati negli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili nel caso in cui l’omesso versamento sia dovuto a cause non imputabili all’autore. Questa misura tiene conto delle difficoltà che possono influire sulla capacità del contribuente di adempiere ai propri obblighi fiscali.
In merito ai rapporti tra procedimento penale e processo tributario, il decreto prevede che le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli accertamenti definitivi possono essere usati nel processo penale. In particolar modo, la sentenza irrevocabile di assoluzione emersa dal processo penale, presenta efficacia di giudicato nel processo tributario.
Le principali modifiche al sistema sanzionatorio includono: