02 Aug, 2024 - 06:16

Imposta di consumo: nuovi codici tributo per il pagamento tardivo con modello F24

Imposta di consumo: nuovi codici tributo per il pagamento tardivo con modello F24

Imposta di consumo: con la pubblicazione della risoluzione n. 42/E del 30 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 Accise da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell'art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", il quale è stato successivamente pubblicato all'interno del Supplemento Ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 279 del 29 novembre 1995.

Imposta di consumo: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 Accise per il pagamento tardivo

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo ai fini del pagamento tardivo dell'imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina, con annesso versamento dei relativi interessi dovuti.

In precedenza, mediante la pubblicazione della risoluzione n. 75/E del 14 dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • il codice tributo "5483", il quale si riferisce al versamento dell'imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina (art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995).

Dopodiché attraverso un'apposita nota l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha richiesto all'amministrazione finanziaria l'istituzione di nuovi codici tributo per il pagamento dell'indennità di mora e degli interessi che sono dovuti in caso ritardato versamento dell'imposta in oggetto.

A tal proposito, dunque, per ciò che concerne il pagamento tardivo della sopra citata imposta attraverso l’utilizzo del modello F24 Accise, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo 5503, il quale si riferisce al pagamento dell'indennità di mora sul ritardato pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina (art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995);
  • il codice tributo 5504, il quale si riferisce al pagamento degli interessi sul ritardato pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina (art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

codici tributo sopra richiamati, i quali sono stati messi a disposizione da parte dell'AdE e dei quali abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, devono essere utilizzati tramite gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell'amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, i sopra citati codici tributo relativi al pagamento tardivo dell'imposta di consumo da parte dei soggetti interessati devono essere inseriti all’interno della "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F24 Accise, nella colonna importi a debito versati.

Dopodiché:

  • nel campo "ente" deve essere indicata la lettera "M";
  • nel campo "provincia" deve essere indicata la sigla della provincia dove è situata la sede legale del
    fabbricante/depositario/rappresentante fiscale;
  • nel campo "codice identificativo" non deve essere indicato nulla;
  • nel campo "rateazione" non deve essere indicato nulla;
  • nei campi "mese" e "anno di riferimento" devono essere indicati rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono
    nicotina, nei formati "MM" e "AAAA".
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Valerio Sirocchi
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