La circolare INPS numero 87 del 1° agosto 2024 introduce importanti novità riguardanti il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Queste disposizioni, previste dall’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono state recentemente aggiornate dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
Il comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 consente ai cittadini dell'Unione Europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'UE e ai beneficiari di protezione internazionale, che hanno lavorato in Europa o in Svizzera per organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso queste organizzazioni con quelli maturati in diverse gestioni previdenziali italiane. Tra queste gestioni rientrano:
L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, ha ampliato le possibilità di cumulo includendo la pensione anticipata tra le prestazioni conseguibili. Questo aggiornamento consente, quindi, ai lavoratori che abbiano maturato periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali di utilizzare tali periodi anche per il diritto alla pensione anticipata.
Per usufruire del cumulo, è necessario che i periodi assicurativi maturati secondo la legislazione italiana siano di almeno 52 settimane e che i periodi da cumulare non si sovrappongano. Il diritto alla pensione, derivante dal cumulo, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con decorrenza non antecedente al 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge.
Per richiedere il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione anticipata, gli iscritti a una o più delle gestioni previdenziali indicate possono presentare domanda. Questo diritto viene riconosciuto anche per i periodi maturati presso organizzazioni internazionali, a condizione che il richiedente non abbia già maturato il diritto alla pensione anticipata esclusivamente sulla base della contribuzione nazionale.
Il cumulo permette di sommare i periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, consentendo ai lavoratori di raggiungere più rapidamente i requisiti necessari per la pensione anticipata. La pensione risultante sarà a carico delle diverse gestioni coinvolte, anche in misura proporzionale.
L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 69/2023 stabilisce che le domande di pensione siano monitorate per verificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Questo monitoraggio ha il compito di garantire che il sistema previdenziale possa sostenere le richieste senza compromettere l’equilibrio finanziario.
La possibilità di cumulo non si applica se il richiedente ha già maturato il diritto alla pensione anticipata sulla base della sola contribuzione presso le gestioni italiane. Inoltre, restano valide le disposizioni relative al differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove previste dalla normativa vigente.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alle circolari INPS n. 71/2017 e n. 50/2022, che forniscono ulteriori chiarimenti sulla materia.
La circolare INPS n. 87 del 1° agosto 2024 introduce novità sul cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali. Secondo l'articolo 18 della legge 115/2015, aggiornato dal decreto-legge 69/2023, i cittadini UE e i beneficiari di protezione internazionale possono sommare questi periodi a quelli delle gestioni previdenziali italiane, inclusa la pensione anticipata. È necessario che i periodi italiani siano di almeno 52 settimane, senza sovrapposizioni. La pensione decorre dal mese successivo alla domanda. Le domande sono monitorate per garantire l'equilibrio finanziario del sistema.