L'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha portato significative modifiche riguardanti la gestione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici. Con l'abrogazione di specifiche normative precedenti, sono stati definiti nuovi criteri per la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, sono state abrogate alcune leggi fondamentali che regolavano la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici. Tra queste, la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Questo cambiamento ha eliminato la possibilità per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, di costituire posizioni assicurative nel FPLD senza oneri aggiuntivi.
A seguito dell'abrogazione, l'INPDAP ha chiarito con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 che gli assicurati cessati senza diritto a pensione possono ancora presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti. I termini per la presentazione di tali istanze sono:
Per gli assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione, continua ad applicarsi la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO. Questo avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di una richiesta esplicita da parte dell'interessato. Tuttavia, questa costituzione preclude la possibilità di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo, salvo quelle presentate entro i termini previsti.
Gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010, con almeno 20 anni di contributi alla data di cessazione, possono presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi, come previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Per gli assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO è possibile solo su domanda esplicita degli interessati. In mancanza di tale domanda, non è consentito presentare richieste di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi o accredito figurativo oltre i termini decadenziali specificati.
L'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti per garantire un'applicazione uniforme delle norme sul territorio. Gli assicurati cessati prima del 31 luglio 2010 devono fare riferimento alle disposizioni transitorie e ai termini specifici per la presentazione delle domande di costituzione della posizione assicurativa. Le richieste di chiarimenti inviate dalle strutture territoriali sono trattate in conformità con le indicazioni condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere effettuata nei seguenti casi:
Per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l'articolo 9 della legge n. 274/1991 non è stato abrogato. Questo articolo prevede la possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i dipendenti pubblici già iscritti da almeno otto anni, che passano a dipendere da enti privati non iscritti alle casse pensionistiche.
L'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti nella gestione in cui l'iscrizione è in atto al momento della domanda. Inoltre, il comma 2 permette la ricongiunzione per coloro che siano stati prima iscritti come lavoratori dipendenti o autonomi e poi presso una cassa professionale.
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo sono considerati nella loro collocazione temporale originaria. La decorrenza della pensione deve seguire le regole comuni anche se i contributi da riscatto sono determinanti per il diritto alla pensione.
Per gli iscritti a CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG, il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro se a tale data sono stati maturati i relativi requisiti. Dopo l'abrogazione della legge n. 322/1958, la circolare INPDAP n. 18/2010 ha previsto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anche se i requisiti vengono soddisfatti successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
L'annullamento della costituzione della posizione assicurativa continua a essere regolato da specifiche norme:
La competenza per l'adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO dipende dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale statale cessato senza diritto a pensione prima delle date di subentro dell'ex INPDAP, la competenza resta dell'amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio. Le amministrazioni statali devono procedere con la massima sollecitudine alla costituzione d'ufficio della posizione assicurativa nell'AGO.
Nell'ipotesi in cui un ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell'AGO deve essere preliminarmente effettuata prima del trasferimento verso le casse professionali.