La cessione all'esportazione e la formazione del plafond rappresentano argomenti molto importanti per le aziende che operano a livello internazionale. La recente risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 3/2024 fornisce chiarimenti essenziali su come si forma il plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti, in linea con quanto stabilito dalla risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013.
La cessione all'esportazione riguarda la vendita di beni a clienti situati al di fuori dell'Unione Europea. Queste operazioni sono regolate da contratti che prevedono il trasferimento del diritto di proprietà solo dopo il collaudo positivo dei beni presso la sede del cliente. Questo processo implica una fatturazione in più tranches: acconti e saldo finale.
Secondo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia, se gli effetti traslativi si producono successivamente, la cessione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il plafond si forma in base alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò significa che la fatturazione e la registrazione degli acconti concorrono alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata alla vendita all'esportazione.
La circolare del 10 giugno 1998, n. 145/E, sottolinea che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate, coincidenti con la data di emissione della fattura. Questo criterio semplifica gli adempimenti dei contribuenti, poiché il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati nella dichiarazione annuale IVA.
La fatturazione degli acconti, quindi, è produttiva di plafond. Quando vengono emesse le fatture per gli acconti, queste operazioni contribuiscono alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond disponibile. Tuttavia, è fondamentale che l'operazione complessiva vada a buon fine. In caso contrario, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.
L'adozione del criterio della registrazione degli acconti ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Infatti, il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati nella dichiarazione annuale IVA. Inoltre, questo approccio comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato, ma anche a quella del plafond.
Il meccanismo del plafond consente agli esportatori abituali di compensare il debito IVA con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione. Questo sistema facilita le operazioni imponibili, permettendo ai fornitori di effettuare la rivalsa attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore. La non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale deriva direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni assimilate.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30800 del 19 ottobre 2022, ha ribadito che il mutamento della natura delle operazioni di esportazione, anche se sopravvenuto negli anni successivi, incide sull'entità del plafond. Questo impedisce di procedere alla compensazione e comporta il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.
Il plafond permette di compensare il debito IVA con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione. Questo meccanismo è cruciale per gli esportatori abituali, poiché facilita le operazioni imponibili e consente ai fornitori di effettuare la rivalsa attraverso lo scomputo del credito. La compensazione del debito IVA è quindi un elemento fondamentale per la gestione fiscale delle operazioni internazionali.
Il mutamento della natura delle operazioni di esportazione, anche se avviene negli anni successivi, ha un impatto significativo sull'entità del plafond. Questo cambiamento impedisce di procedere alla compensazione e comporta il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.