Reverse charge energia: con la pubblicazione all'interno del proprio sito web ufficiale del principio di diritto n. 2 del 2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le nuove modalità di fatturazione che devono essere osservate in seguito all'introduzione e alla relativa eventuale applicazione del regime di inversione contabile (c.d. "reverse charge").
Il suddetto principio di diritto dell'AdE, in particolare, che è stato redatto dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
Il principio di diritto in questione, nello specifico, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell'amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all'interno del proprio sito web ufficiale della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 marzo 2011, recante "Consulenza giuridica – Reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato".
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall'art. 17, comma 6, lett. d quater, del sopra citato decreto IVA, il quale è stato introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2015, a partire dall'anno 2015 l'IVA relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo (rivenditore) viene applicata attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge").
A tal proposito, in particolare, il successivo art. 7 bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che le cessioni di gas mediante un sistema o una rete connessa ad un sistema di gas naturale situato all'interno del territorio dell'Unione Europea, le cessioni di energia elettrica, nonché le cessioni di calore o di freddo attraverso rispettivamente le reti di riscaldamento o di raffreddamento, vengono considerate come effettuate in Italia nelle seguenti circostanze:
Pertanto, gli obblighi in merito all'applicazione dell'IVA devono essere rispettati da parte del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Infine, l'Agenzia delle Entrate specifica che il regime di reverse charge nel settore del gas e dell'energia elettrica non si applica alle note di credito relative alle fatture che sono state emesse prima dell'introduzione del regime in oggetto.