Rifare il bagno con il superbonus al posto del bonus anti barriere architettoniche e ottenere il 70% di detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2024. L'alternativa al bonus anti barriere, limitato nel suo raggio di azione dal decreto 212 del 30 dicembre 2023, trova l'alternativa nel superbonus che consente di avere una percentuale quasi equivalente (70% contro il 75%), prima dell'ulteriore abbassamento della percentuale di incentivo al 65% dal 1° gennaio 2025.
Si può pertanto pensare di eliminare le barriere architettoniche senza ricorrere allo specifico bonus, ad oggi limitato ai lavori relativi agli ascensori, ai servoscala, alle rampe e alle piattaforme elevatrici. Gli interventi con il superbonus consentono di rifare il bagno cambiando, ad esempio, i servizi igienici e le porte.
Si può ancora utilizzare il superbonus, fino al 31 dicembre 2024 al 70 per cento di detrazione fiscale, per rifare il bagno in alternativa al bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ormai limitato nelle tipologie di interventi ammissibili.
Per l'utilizzo del superbonus, secondo quanto prevedono gli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 2020, poi convertito nella legge numero 77 del 2020, l'intervento è ammissibile come trainato, agevolato proprio come spese da effettuare per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Tali interventi sono quelli inseriti nella lettera e), del comma 1, dell'articolo 16 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Secondo quanto prevede la norma di legge, si deve trattare di lavori "finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, numero 104".
Maggiori dettagli sono dettati dal comma 3, dell'articolo 3, della legge 104 del 1992 per quanto riguarda le condizioni che consentono di effettuare lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Nel dettaglio, la norma stabilisce che "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".
Pertanto, in forza del legge 104 del 1992, si possono considerare quali lavori per abbattere le barriere architettoniche gli interventi su montacarichi e ascensori o che consentano di introdurre qualsiasi strumento che - mediante la comunicazione, la robotica e ogni altra tecnologia avanzata - permetta di agevolare la mobilità esterna ed interna dell'unità immobiliare per le persone portatrici di disabilità.
Tra i vari lavori che consentono una maggiore mobilità all'interno di unità immobiliari con agevolazione del superbonus rientrano anche quelli relativi al rifacimento del bagno, dei sanitari e delle porte. Tali lavori devono rispettare le caratteristiche tecniche dettate dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici numero 236 del 1989.
In definitiva, pertanto, nel caso in cui non si possa utilizzare il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche del 75% - per le esclusioni del decreto legge 212 del 30 dicembre 2023, convertito nella legge 17 del 2024, e per le altre misure restrittive del decreto 39 del 30 marzo 2024 - si può utilizzare il superbonus che assicura il 70% di detrazione fiscale sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.